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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49039/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto continuato di distruzione e/o occultamento di scritture contabili aggravato dalla recidiva, deducendo: (i) nullità della notificazione del dispositivo della sentenza d'appello per notifica al precedente difensore; (ii) estinzione dei reati per prescrizione (termine ritenuto decorso il 29/06/2022); (iii) vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, sostenendo assenza di elementi probatori di distruzione/occultamento, atteso che non avrebbe tenuto la contabilità; (iv) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. in considerazione del pagamento integrale del debito tributario; (v) vizio nella determinazione della pena rispetto al minimo edittale; (vi) mancata esclusione della recidiva per essere risalente; (vii) mancata applicazione della diminuente ex art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (a) la censura sulla notifica è priva di concreto interesse e non dimostra pregiudizio concreto; (b) la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata perché la difesa non ha computato l'aumento del termine prescrizionale dovuto alla recidiva reiterata (effetto di un aumento di due terzi) e l'effetto degli atti interruttivi; (c) le censure di merito sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la valutazione congiunta dei giudici di merito (doppia conforme) è stata ritenuta corretta, con rilievo degli elenchi e delle ricevute costituenti scritture contabili; (d) l'esclusione di 131-bis c.p. è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale ritenendo insussistente l'esiguità del danno o del pericolo; (e) la quantificazione della pena è stata ritenuta proporzionata e incensurabile; (f) la recidiva è stata legittimamente mantenuta avendo i precedenti carattere non troppo lontano nel tempo; (g) la doglianza sulla diminuente ex art. 13-bis non è stata dedotta in sede di appello e pertanto è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    art. 157, comma secondo, cod. pen.

    La recidiva reiterata come circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo aumentando il termine; pertanto il computo della prescrizione deve considerare tale incremento

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, comma secondo, cod. pen.

    In presenza di atti interruttivi la recidiva può incidere anche sul termine massimo della prescrizione in ragione della proroga prevista

  • art. 131-bis cod. pen.

    La misura di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la sussistenza dell'esiguità del danno o del pericolo; la Corte territoriale ha motivato il rigetto ritenendo tali presupposti insussistenti nel caso concreto

  • art. 13 d.lvo n. 74 del 2000

    La difesa aveva invocato in appello una richiesta di proscioglimento ai sensi di tale norma, ma ciò non estende automaticamente l'esame ad altre attenuanti non dedotte in appello

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La richiesta di applicazione della diminuente non era stata sollevata in appello; perciò la questione è inammissibile in Cassazione per non essere stata tempestivamente dedotta

Massime di principio

  • La nullità di notifica produce rilevanza solo se è provato un concreto interesse e un pregiudizio effettivo: in assenza di ciò la doglianza è inammissibile.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto degli aumenti derivanti da recidiva reiterata e degli atti interruttivi: la semplice indicazione di una data di decorrenza senza il corretto computo è manifestamente infondata.
  • In sede di Cassazione sono inammissibili le critiche che si limitano a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione presenti mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione concreta e motivata dell'esiguità del danno o del pericolo; il mero pagamento del debito tributario non garantisce automaticamente l'operatività della norma.
  • La recidiva può essere mantenuta quando i precedenti siano temporalmente e sostanzialmente attinenti e dimostrino una maggiore pericolosità sociale; la sua disapplicazione va motivata adeguatamente.
  • Questioni o circostanze non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarate inammissibili.

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