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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49049/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando l'assoluzione del tribunale di Agrigento, ha condannato Cacciatore per il reato previsto dall'art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/2006 (gestione discarica abusiva). Il ricorso deduceva: (1) vizi di motivazione e illogicità in ordine alla ritenuta disponibilità del terreno e alla valutazione probatoria; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 27/01/2022 n. 18891 in ordine ai rapporti tra continuazione e art. 131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse sorto su iniziativa del Procuratore Generale e contestasse sostanzialmente solo l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis operata in primo grado; conseguentemente il primo motivo (censura sulla responsabilità penale e motivazione) è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile ma manifestamente infondato: la Corte d'appello ha fornito una motivazione adeguata e rafforzata, valutando la gravità dell'intervento (caratteristiche della discarica, ostacolo reale al ripristino, atteggiamento di indifferenza dell'imputato) e escludendo la particolare tenuità e la configurabilità di una continuazione idonea ad attivare gli effetti di cui all'art. 131-bis. Conseguenze: confermato l'esito processuale di condanna; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Dlgs. 152/2006, art. 256 comma 3

    Norma che sanziona la gestione di discariche abusive. Nel caso la Corte ha ritenuto che le caratteristiche dell'intervento (ubicazione su rilievo scosceso, permanenza dell'abbandono) costituiscono una violazione grave non riconducibile alla "particolare tenuità".

  • Codice penale, art. 131-bis

    Previsione sul trattamento sanzionatorio per reati di lieve entità. La Corte ha ritenuto inizialmente applicata laconicamente in primo grado; la Corte d'appello ha invece escluso l'operatività dell'art. 131-bis sulla base di motivazione rafforzata valutando la gravità e la permanente lesività del fatto.

  • Codice penale, art. 81

    Riferimento alla fattispecie di reato continuato. La Corte ha osservato che il reato ambientale contestato ha natura permanente e, fino al sequestro, è rimasto tale, rendendo non pertinente la qualificazione come reato continuato idonea, secondo il ricorrente, ad attivare rapporti con l'art. 131-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso. La Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sezioni Unite, sentenza 27/01/2022 n. 18891

    Giurisprudenza di riferimento sui rapporti tra continuazione e art. 131-bis. La Corte di cassazione ha preso in considerazione il principio ma lo ha ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta, confermando l'assenza di continuazione idonea a produrre gli effetti invocati dal ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di condanna pecuniaria (Cassa delle Ammende) e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda equitativa; la Corte ha deciso un versamento equitativo di €3.000,00 non ritenendo il ricorso presentato in colpa.

Massime di principio

  • Se l'appello è stato promosso dal pubblico ministero su punti limitati (es. esclusivamente sull'esclusione dell'art. 131-bis), il ricorrente non può sollevare in cassazione per la prima volta censure in ordine alla sua responsabilità penale: tali censure saranno inammissibili per preclusione processuale.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una motivazione adeguata: una motivazione di primo grado sommaria può essere riformata se il giudice d'appello fornisce una "motivazione rafforzata" che dimostri la non sussistenza della particolare tenuità alla luce delle concrete modalità del fatto.
  • Nei reati ambientali con natura permanente, la qualificazione come reato continuato va valutata con attenzione: la permanenza del fatto fino al sequestro può escludere la struttura di reato continuata idonea a incidere sull'applicabilità di istituti speciali.
  • In cassazione è essenziale aver proposto tempestivamente i relativi mezzi di impugnazione nei gradi precedenti: l'omessa impugnazione di questioni rilevanti in sede di appello può comportare la preclusione di tali questioni in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende; tuttavia la Corte può modulare l'entità del versamento in via equitativa, tenuto conto dell'assenza di dolo nella presentazione del ricorso.

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