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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28989/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Gli eredi del contribuente hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato l’appello contro una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l’anno 2014 dovuti a favore di un consorzio stradale. La CTR aveva ritenuto che il contributo fosse dovuto in ragione dell’inclusione dell’immobile del contribuente nel perimetro di intervento consortile e della conseguente qualità di consorziato, nonché della presenza di un piano di riparto e di bilanci approvati. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per mancanza di motivazione e difetto di prova, lamentando che non fossero state esaminate la censura sull’arbitraria assunzione da parte del Comune di poteri riservati dalla legge e la doglianza sulla carenza di motivazione della cartella, ritenuta priva degli elementi necessari a identificare il debito. Con il secondo motivo hanno dedotto nullità per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alle mancate indicazioni che il consorzio avrebbe dovuto adottare nel far valere la propria pretesa verso i consorziati.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ribadito la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura tributaria di tali oneri. Nel merito del ricorso, i due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili: da un lato per difetto di autosufficienza, dall’altro perché finalizzati a una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione espressa e ampia sulla pretesa carenza di motivazione della cartella; ha inoltre ritenuto non autosufficiente la censura sulle competenze relative alla determinazione delle quote consortili, non essendo dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito. Anche la doglianza relativa alla mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato è stata reputata inammissibile, poiché la decisione di merito si fondava correttamente sul fatto dell’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile e sulla conseguente posizione passiva del proprietario nel rapporto tributario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza, ma la Corte rileva che le censure non superano il vaglio di ammissibilità perché prive di autosufficienza e dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    È evocato dai ricorrenti come norma violata; la Corte non accoglie la censura e ribadisce la giurisdizione tributaria sulla controversia.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È richiamato, nel testo delle Sezioni Unite riportato dalla Corte, come base normativa della giurisdizione delle commissioni tributarie per le controversie sui contributi dei consorzi stradali obbligatori.

  • art. 12 della L. n. 448/2001

    È richiamato nel passo giurisprudenziale sulle controversie tributarie relative ai contributi consortili, quale norma che ha esteso la giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Le controversie sui contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori hanno natura tributaria e rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto veste di nullità della sentenza, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La doglianza per difetto di autosufficienza è inammissibile quando il ricorrente non indica in modo puntuale dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Quando l’immobile del contribuente è incontestatamente incluso nel perimetro di intervento consortile, la posizione di soggetto passivo del contributo deriva da tale inclusione e dalla qualità di consorziato, salvo prova contraria.
  • Se la sentenza di merito ha motivato espressamente su un profilo di censura, la sola riproposizione della doglianza in cassazione non consente di ravvisare nullità per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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