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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07681/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% (in subordine del 70%) delle imposte versate a titolo di IRPEF, IVA e altre imposte per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Formatasi la risposta negativa per silenzio-rifiuto, egli aveva impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che: a) l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 esclude gli imprenditori dal diritto al rimborso; b) la decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549 final ha qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo verifica della compatibilità individuale; c) incombe sul contribuente la prova del rispetto della disciplina de minimis o, per gli aiuti compatibili, dell'assenza di sovracompensazione; d) per la componente IVA il beneficio è comunque incompatibile con il principio di neutralità fiscale. La CTR, invece, aveva confermato il rimborso limitandosi a richiamare la residenza nella provincia colpita e la tempestività dell'istanza, senza svolgere alcuna verifica sulla compatibilità eurounitaria e sui presupposti concreti del beneficio per un'impresa e per l'IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la decisione della Commissione UE sulla compatibilità degli aiuti è immediatamente applicabile come ius superveniens e impone al giudice di merito di verificare, caso per caso, se il beneficio individuale rientri nelle eccezioni consentite (de minimis o compensazione dei danni da calamità senza sovracompensazione), con onere della prova a carico del contribuente. Ha però precisato che, in materia di IVA, il beneficio non è comunque applicabile perché contrasta con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale del tributo armonizzato. Nel caso concreto era pacifico che il contribuente svolgesse attività d'impresa e che tra le imposte chieste a rimborso vi fosse l'IVA; la CTR non aveva effettuato gli accertamenti richiesti dalla disciplina eurounitaria e nazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    riguarda la definizione automatica della posizione fiscale e il rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

    La disposizione, letta alla luce degli interventi successivi e del diritto UE, non consente un rimborso automatico e richiede la verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea; in materia IVA è comunque inapplicabile perché incompatibile con il principio di neutralità fiscale.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    stabilisce che l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea per i contribuenti che svolgono attività d'impresa

    Costituisce norma di interpretazione autentica e fissa il termine di decadenza biennale per la domanda di rimborso; per gli imprenditori subordina il beneficio alla verifica di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    È il parametro processuale utilizzato per censurare la decisione di merito per errata applicazione della disciplina nazionale ed eurounitaria.

  • art. 112 c.p.c.

    omessa pronuncia / corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la decisione valorizza soprattutto la mancata verifica da parte del giudice di merito dei presupposti giuridici rilevanti.

  • art. 107 TFUE

    aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali

    Richiamato per inquadrare la misura come possibile aiuto di Stato e per la verifica della compatibilità con il mercato interno.

  • art. 108 TFUE

    procedura di controllo degli aiuti di Stato

    La misura è stata considerata illegittimamente attuata in violazione della procedura di notifica e sospensione prevista dal trattato.

  • regolamento (UE) n. 1407/2013

    disciplina gli aiuti cd. de minimis

    Il beneficio individuale può essere salvato solo se rientra nei limiti e nelle condizioni del regime de minimis applicabile.

  • Decisione (UE) 2016/195

    notificata con il n. C(2015) 5549 final

    È la decisione della Commissione che qualifica le misure agevolative per le imprese colpite da calamità come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salva la verifica di specifiche eccezioni (de minimis, regimi approvati, compensazione dei danni).

  • art. 288 TFUE

    atto normativo vincolante

    La decisione della Commissione è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno come ius superveniens.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

    Consente, in linea astratta, la compatibilità dell'aiuto solo se vi è nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso e non si verifica sovracompensazione.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni tributarie per calamità naturali riconosciute alle imprese, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione europea, applicando anche sopravvenienze normative e decisioni della Commissione UE immediatamente efficaci.
  • Il contribuente che invoca il beneficio deve provare i presupposti che consentono di derogare all'incompatibilità della misura, in particolare il rispetto del regime de minimis o, se deduce la compensazione del danno da calamità, l'assenza di sovracompensazione e il nesso diretto tra danno e aiuto.
  • Una volta accertato che la misura è incompatibile con il mercato interno per gli imprenditori, il beneficio non può essere riconosciuto automaticamente; il giudice di merito deve svolgere gli accertamenti in fatto richiesti dalla disciplina eurounitaria.
  • In materia di IVA, agevolazioni che comportino riduzioni o rimborsi parziali dell'imposta non sono applicabili se contrastano con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale del tributo armonizzato.
  • Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato, in quanto vincolanti, operano come ius superveniens e possono essere rilevate anche d'ufficio in sede di legittimità, con eventuale cassazione con rinvio quando siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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