Sentenza del 13/05/2015 n. 9697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla plusvalenza realizzata nel 1998 mediante cessione d'azienda. La CTR aveva ritenuto apodittico il conteggio dell'Amministrazione, osservando che l'avviso sembrava confermare il valore dell'avviamento dichiarato e, senza contestare puntualmente il valore del magazzino indicato nell'atto, aveva utilizzato l'inventario risultante dal modello Unico 1998 per determinare un diverso valore dell'azienda. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un vizio preliminare: trattandosi di accertamento riguardante una società di persone e il reddito imputabile ai soci, il processo doveva coinvolgere necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni personali. L'assenza di tutti i litisconsorti necessari ha violato il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato nullo l'intero processo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, conseguentemente, anche la decisione di primo grado, rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Genova affinché il giudizio venga nuovamente celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Non è stata quindi decisa nel merito la correttezza dell'accertamento sulla plusvalenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone e ai soci comporta l'imputazione automatica dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
La rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci costituiscono una fattispecie unitaria; perciò, quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento, società e soci devono essere giudicati nello stesso processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Se il ricorso tributario coinvolge una posizione inscindibilmente comune alla società e ai soci, il giudizio non può proseguire senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
La riunione di procedimenti separati può consentire una trattazione congiunta delle controversie connesse, quando ne ricorrono i presupposti.
Codice di procedura civile, art. 101
La decisione senza la partecipazione dei soggetti che devono necessariamente essere parti viola il principio del contraddittorio e determina la nullità del processo.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il giusto processo richiede il rispetto del contraddittorio tra tutte le parti necessarie.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone, se l'accertamento incide su elementi comuni alla società e ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, anche se l'impugnazione è proposta da uno solo di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni già emesse e rinvio al giudice di primo grado.
- Prima di esaminare il merito dell'accertamento, il giudice deve verificare che siano presenti tutte le parti necessarie; in caso contrario non può validamente decidere sulla fondatezza dell'imposta contestata.
- La decisione non rappresenta una vittoria definitiva sul merito per il contribuente: l'annullamento processuale impone un nuovo giudizio, nel quale l'Amministrazione potrà nuovamente sostenere la legittimità dell'accertamento e il contribuente potrà difendersi.
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