Cassazione Civile, Ordinanza n. 29736/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'annullamento di un'intimazione di pagamento riferita a cartelle contenenti crediti contributivi, che la Corte d'appello aveva ritenuto prescritti per decorso del termine quinquennale. La Corte territoriale aveva considerato la richiesta di rateizzazione come atto interruttivo della prescrizione e aveva ritenuto irrilevante, perché tardivo rispetto alla maturazione del termine, un pignoramento notificato nel 2018. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe erroneamente ignorato la documentazione relativa a due atti di pignoramento, uno del 2013 e uno del 2018, e avrebbe quindi mal valutato l'effetto interruttivo della prescrizione rispetto alla richiesta di rateizzazione del 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo per far valere l'inesistenza del credito per omessa notificazione o prescrizione, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Nel caso concreto, essendo stata fatta valere l'estinzione per prescrizione di una pretesa contributiva, l'ente impositore non era parte del giudizio e il concessionario della riscossione difettava di legittimazione attiva. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura formulata come violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non idonea a superare il rilievo preliminare di inammissibilità, poiché la questione decisiva era la legittimazione processuale del ricorrente.
Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo per crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore quando si contesti l'inesistenza del credito, anche per prescrizione.
Il concessionario della riscossione è qualificato come mero destinatario del pagamento, non titolare del rapporto sostanziale controverso.
Le regole sul litisconsorzio necessario non sono state ritenute applicabili nel caso richiamato dalle Sezioni Unite.
Le regole sull'intervento o chiamata del terzo non trovano applicazione automatica nella fattispecie di opposizione tardiva richiamata.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo, quando il debitore contesti l'inesistenza del credito per omessa notificazione o prescrizione, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'ente titolare della pretesa sostanziale e non del solo concessionario della riscossione.
- Il concessionario della riscossione, in quanto mero destinatario del pagamento, difetta di legittimazione a contraddire sulle questioni attinenti all'esistenza o estinzione del credito, ove l'ente impositore non sia parte del giudizio.
- Quando la decisione di merito viene impugnata da soggetto privo di legittimazione sulla situazione sostanziale dedotta, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare nel merito i motivi relativi alla valutazione delle prove o alla prescrizione.
- La mancata costituzione dell'intimato consente di non provvedere sulle spese; ricorrendone i presupposti, resta dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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