Cassazione Civile, Ordinanza n. 20622/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento e contro il contestuale diniego di prosecuzione del concordato preventivo. La fattispecie concreta riguardava una proposta di concordato con terzo assuntore; il tribunale aveva ritenuto non approvata la proposta per il voto negativo di un creditore bancario, esprimibile via PEC al commissario entro il termine di legge, e aveva inoltre escluso l'idoneità della garanzia promessa dall'assuntore, perché la società garante aveva perso l'abilitazione al rilascio di fideiussioni e, comunque, la garanzia appariva priva di adeguata capienza e utilità. In punto fallimento, il tribunale aveva ritenuto sussistente l'insolvenza, valorizzando la criticità di alcune poste attive, la cessazione dell'attività, le vicende penali di sequestro di quote e azienda e le rilevanti perdite contabili. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) nullità/invalidità del voto negativo del creditore bancario perché non riportato in calce al verbale e trasmesso al commissario; (2) invalidità del voto reso da soggetto privo di procura della banca e ratificato solo dopo la scadenza; (3) nullità del procedimento e della sentenza per uso di copia disconosciuta ai fini del computo del voto negativo; (4) invalidità del voto per difetto di procura speciale del funzionario bancario; (5) erronea valutazione della sopravvenuta perdita di abilitazione alla fideiussione e della persistenza degli obblighi già assunti dal terzo garante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di confronto con il consolidato orientamento secondo cui, nel concordato preventivo, la verifica delle maggioranze e la rilevanza dei voti trasmessi al commissario entro il termine di legge sono rimesse al giudice delegato e al prudente apprezzamento del giudice di merito, senza necessità del deposito in cancelleria. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi dal secondo al quarto perché non specifici e, comunque, infondati nel merito: il voto nel concordato non richiede le forme del mandato speciale previste per la rappresentanza in adunanza, essendo sufficiente la manifestazione di volontà conforme alle modalità di legge, e può essere sanato da ratifica; inoltre, la riferibilità della dichiarazione alla banca e la tempestività erano accertamenti di fatto non rivisitabili in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché investiva una valutazione di fatto sulla serietà, attendibilità economica e concreta utilità della garanzia promessa dal terzo assuntore, valutazione correttamente rimessa al giudice di merito e decisiva anche sotto il profilo della mancanza di utilità e prestanza della fideiussione, prima ancora che della sua validità. Sono state inoltre liquidate le spese e disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 178 l.f.
verifica delle maggioranze e termine di venti giorni dalla chiusura del verbale dell'adunanza
nel concordato preventivo la dichiarazione di voto trasmessa al commissario entro il termine è rilevante; la verifica delle maggioranze è attività del giudice delegato e l'annotazione in calce al verbale non è decisiva ai fini della validità del voto
art. 180 l.f.
richiamato in relazione al procedimento di verifica delle maggioranze nel concordato preventivo
la relazione del commissario e la fase anteriore all'adunanza si inseriscono nel procedimento di voto, ma non è richiesto il deposito in cancelleria del voto trasmesso al commissario
art. 162 l.f.
in caso di esito negativo della votazione, il tribunale riceve la relazione sulla mancata approvazione della proposta
art. 174 l.f.
la procura preventiva è richiesta solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza; non come requisito generale per la validità del voto espresso secondo le modalità semplificate del concordato
art. 125, comma 2, l.f.
richiamato per il confronto sistematico: la disciplina del concordato preventivo non indica un luogo vincolato di pervenimento della dichiarazione di voto, a differenza di quella del concordato fallimentare
il ricorso per cassazione deve contenere specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e non può limitarsi a rinvii generici; la carenza di specificità comporta inammissibilità
il motivo è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato già applicato dal giudice di merito
richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di copia disconosciuta; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e perché l'accertamento di fatto resta al giudice di merito
richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza; la Corte esclude che il voto nel concordato richieda necessariamente la disciplina del mandato speciale
richiamato dalla ricorrente in tema di poteri del mandatario; la Corte ne esclude la decisività nella fattispecie del voto concordatario
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il voto del creditore può essere validamente espresso con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale entro il termine di legge, senza che sia indispensabile il deposito in cancelleria o l'annotazione in calce al verbale, purché la dichiarazione sia riferibile al creditore e conforme alla proposta definitiva.
- La verifica del raggiungimento delle maggioranze nel concordato preventivo è attività rimessa al giudice delegato e, in sede di controllo, al prudente apprezzamento del giudice di merito; tale accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non tramite una mera diversa lettura del fatto.
- Il voto espresso nel concordato preventivo non è soggetto, di regola, alle forme del mandato speciale richieste per la rappresentanza fisica in adunanza; la manifestazione di volontà del creditore può essere riconosciuta come atto unilaterale negoziale, eventualmente sanabile per ratifica, se ne risulti la provenienza dal creditore.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una specifica indicazione degli atti, dei documenti e delle circostanze su cui le censure si fondano; il rinvio generico agli atti di merito o la mancata trascrizione del contenuto decisivo comportano inammissibilità per difetto di specificità.
- Le valutazioni sulla serietà, attendibilità economica e concreta utilità della garanzia promessa da un terzo assuntore nel concordato sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- Per l'ammissibilità e la praticabilità di un concordato con terzo assuntore, la garanzia deve essere non solo formalmente valida, ma anche concretamente idonea e utile rispetto alla proposta; la perdita di abilitazione del garante e l'assenza di adeguata capienza possono condurre al rigetto della proposta.
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