Cassazione Civile, Ordinanza n. 23838/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda l’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro in CIGS e della collocazione a zero ore di un dipendente, disposta nell’ambito di un programma aziendale di ristrutturazione/riorganizzazione. Il giudice di merito ha ritenuto che gli accordi e i criteri di scelta adottati fossero troppo generici e discrezionali, e ha condannato la società a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione piena e l’integrazione salariale percepita per un lungo periodo (1.9.2008-15.10.2015). In cassazione la società ha proposto nove motivi: (1) omessa pronuncia e nullità per mancato esame dell’eccezione relativa all’onere di contestazione specifica dei singoli accordi CIGS; (2) violazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale delle somme; (3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la prolungata inerzia del lavoratore avesse comportato perdita del diritto; (4) violazione dell’art. 1219 c.c., perché il lavoratore avrebbe dovuto costituire in mora il datore di lavoro; (5) motivazione apparente sulla ritenuta illegittimità della CIGS; (6) violazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223/1991, per avere la Corte confuso i criteri di scelta con le modalità applicative; (7) violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova; (8) motivazione apparente per non avere considerato che i criteri erano stati discussi presso il Ministero del Lavoro; (9) omessa pronuncia e violazione dell’art. 1227 c.c. per mancata riduzione del danno in ragione dell’inerzia del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondate e in parte inammissibili tutte le censure: ha escluso l’omessa pronuncia sulle questioni processuali; ha confermato che il credito azionato dal lavoratore per l’illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e si prescrive ordinariamente in dieci anni; ha ribadito che la mera inerzia del lavoratore non equivale a rinuncia al diritto né integra, di per sé, un comportamento idoneo a ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.; ha affermato che, in caso di sospensione illegittima, è l’atto unilaterale datoriale a porre il datore in mora credendi, senza necessità di una formale costituzione in mora del lavoratore; ha reputato adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla genericità e discrezionalità dei criteri adottati per la sospensione in CIGS; ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la decisione di merito si fondava sull’illegittima genericità dei criteri e non su un errato riparto dell’onere probatorio; ha infine dichiarato inammissibili alcune censure perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito o perché introduttive di questioni non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; la censura non può essere usata per contestare il mancato esame di un’eccezione processuale nei termini prospettati dalla ricorrente.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è scrutinabile solo nei limiti delle ipotesi di nullità dedotte; non consente una rivalutazione del merito.
È stata esclusa la prescrizione quinquennale; il credito del lavoratore per l’illegittima sospensione in CIGS è qualificato come credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
La buona fede e correttezza non consentono di desumere dalla mera inerzia del creditore la perdita del diritto, in assenza di un comportamento concludente univoco di rinuncia.
La disciplina dell’esecuzione secondo buona fede non trasforma il semplice silenzio o la mancata iniziativa del lavoratore in rinuncia tacita al diritto.
Il lavoratore non deve costituire in mora il datore quando la mora credendi discende direttamente dall’illegittimo provvedimento di sospensione e dal rifiuto datoriale di ricevere la prestazione.
art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991
I criteri di scelta nella CIGS devono essere specifici e predeterminati; la genericità dei criteri e la discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi rendono illegittima la sospensione.
Non vi è violazione del riparto dell’onere della prova quando la decisione si fonda sulla genericità illegittima dei criteri adottati, e non sulla mancata prova delle modalità applicative da parte del datore.
La mera inerzia del lavoratore non integra di per sé concorso colposo o fatto idoneo a ridurre il risarcimento; la questione è stata comunque ritenuta inammissibile perché non adeguatamente dimostrata come già dedotta nel merito.
La Corte richiama precedenti conformi e rinvia alle relative motivazioni per gli ulteriori aspetti già trattati in analoghe controversie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla CIGS, il credito del lavoratore per l’illegittima sospensione del rapporto è qualificato come credito risarcitorio/da inadempimento contrattuale e non come semplice differenza retributiva soggetta a prescrizione breve.
- La mera inerzia del lavoratore, anche protratta nel tempo, non basta a far presumere rinuncia al diritto: occorre un comportamento univoco e concludente che manifesti una volontà abdicativa certa.
- In caso di sospensione illegittima in CIGS, il datore di lavoro è in mora credendi per effetto del proprio atto di gestione illegittimo; il lavoratore non è tenuto a una formale offerta della prestazione o a preventiva costituzione in mora.
- La legittimità della sospensione in CIGS richiede criteri di scelta specifici, predeterminati e non meramente discrezionali; la genericità dei criteri adottati può fondare l’illegittimità del provvedimento e delle successive proroghe.
- Non sussiste violazione dell’onere della prova quando la censura investe in realtà la qualificazione giuridica della fattispecie e la ratio decidendi poggia sull’illegittimità intrinseca dei criteri adottati.
- La motivazione è apparente solo in caso di mancanza radicale o incomprensibilità del percorso argomentativo; se la ragione della decisione è percepibile, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
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