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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23838/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro in CIGS e della collocazione a zero ore di un dipendente, disposta nell’ambito di un programma aziendale di ristrutturazione/riorganizzazione. Il giudice di merito ha ritenuto che gli accordi e i criteri di scelta adottati fossero troppo generici e discrezionali, e ha condannato la società a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione piena e l’integrazione salariale percepita per un lungo periodo (1.9.2008-15.10.2015). In cassazione la società ha proposto nove motivi: (1) omessa pronuncia e nullità per mancato esame dell’eccezione relativa all’onere di contestazione specifica dei singoli accordi CIGS; (2) violazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale delle somme; (3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la prolungata inerzia del lavoratore avesse comportato perdita del diritto; (4) violazione dell’art. 1219 c.c., perché il lavoratore avrebbe dovuto costituire in mora il datore di lavoro; (5) motivazione apparente sulla ritenuta illegittimità della CIGS; (6) violazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223/1991, per avere la Corte confuso i criteri di scelta con le modalità applicative; (7) violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova; (8) motivazione apparente per non avere considerato che i criteri erano stati discussi presso il Ministero del Lavoro; (9) omessa pronuncia e violazione dell’art. 1227 c.c. per mancata riduzione del danno in ragione dell’inerzia del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondate e in parte inammissibili tutte le censure: ha escluso l’omessa pronuncia sulle questioni processuali; ha confermato che il credito azionato dal lavoratore per l’illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e si prescrive ordinariamente in dieci anni; ha ribadito che la mera inerzia del lavoratore non equivale a rinuncia al diritto né integra, di per sé, un comportamento idoneo a ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.; ha affermato che, in caso di sospensione illegittima, è l’atto unilaterale datoriale a porre il datore in mora credendi, senza necessità di una formale costituzione in mora del lavoratore; ha reputato adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla genericità e discrezionalità dei criteri adottati per la sospensione in CIGS; ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la decisione di merito si fondava sull’illegittima genericità dei criteri e non su un errato riparto dell’onere probatorio; ha infine dichiarato inammissibili alcune censure perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito o perché introduttive di questioni non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; la censura non può essere usata per contestare il mancato esame di un’eccezione processuale nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è scrutinabile solo nei limiti delle ipotesi di nullità dedotte; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 2948 c.c.

    È stata esclusa la prescrizione quinquennale; il credito del lavoratore per l’illegittima sospensione in CIGS è qualificato come credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede e correttezza non consentono di desumere dalla mera inerzia del creditore la perdita del diritto, in assenza di un comportamento concludente univoco di rinuncia.

  • art. 1375 c.c.

    La disciplina dell’esecuzione secondo buona fede non trasforma il semplice silenzio o la mancata iniziativa del lavoratore in rinuncia tacita al diritto.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    Il lavoratore non deve costituire in mora il datore quando la mora credendi discende direttamente dall’illegittimo provvedimento di sospensione e dal rifiuto datoriale di ricevere la prestazione.

  • art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991

    I criteri di scelta nella CIGS devono essere specifici e predeterminati; la genericità dei criteri e la discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi rendono illegittima la sospensione.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione del riparto dell’onere della prova quando la decisione si fonda sulla genericità illegittima dei criteri adottati, e non sulla mancata prova delle modalità applicative da parte del datore.

  • art. 1227 c.c.

    La mera inerzia del lavoratore non integra di per sé concorso colposo o fatto idoneo a ridurre il risarcimento; la questione è stata comunque ritenuta inammissibile perché non adeguatamente dimostrata come già dedotta nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e rinvia alle relative motivazioni per gli ulteriori aspetti già trattati in analoghe controversie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulla CIGS, il credito del lavoratore per l’illegittima sospensione del rapporto è qualificato come credito risarcitorio/da inadempimento contrattuale e non come semplice differenza retributiva soggetta a prescrizione breve.
  • La mera inerzia del lavoratore, anche protratta nel tempo, non basta a far presumere rinuncia al diritto: occorre un comportamento univoco e concludente che manifesti una volontà abdicativa certa.
  • In caso di sospensione illegittima in CIGS, il datore di lavoro è in mora credendi per effetto del proprio atto di gestione illegittimo; il lavoratore non è tenuto a una formale offerta della prestazione o a preventiva costituzione in mora.
  • La legittimità della sospensione in CIGS richiede criteri di scelta specifici, predeterminati e non meramente discrezionali; la genericità dei criteri adottati può fondare l’illegittimità del provvedimento e delle successive proroghe.
  • Non sussiste violazione dell’onere della prova quando la censura investe in realtà la qualificazione giuridica della fattispecie e la ratio decidendi poggia sull’illegittimità intrinseca dei criteri adottati.
  • La motivazione è apparente solo in caso di mancanza radicale o incomprensibilità del percorso argomentativo; se la ragione della decisione è percepibile, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione e sospensione del rapportoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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