Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23689/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, addetto all'attività di esazione e riscossione del pedaggio autostradale e inserito in turni continui e avvicendati, di ottenere l'indennità per turno spezzato prevista dall'art. 43, lett. b), del CCNL applicato al personale delle società concessionarie di autostrade e trafori. Il lavoratore aveva svolto, dal 2016, anche mansioni di "addetto supporto all'esazione" e il Tribunale gli aveva riconosciuto l'indennità, condannando la società al pagamento di euro 4.028,54. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la clausola collettiva fosse volta a compensare il disagio derivante dalla modifica dell'orario ordinario in due soluzioni, che la norma dell'art. 9, comma 7, del CCNL fosse speciale e riferita a figure diverse (capo casello/capo stazione), e che fosse irrilevante il part-time in parte del periodo. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'interpretazione dell'art. 43, lett. b), del CCNL: ha sostenuto che la nozione di turno spezzato dovesse desumersi dall'art. 9 del CCNL, che richiedeva un intervallo tra le due soluzioni da un'ora e mezza a tre ore, mentre nel caso concreto l'intervallo era di un'ora; che, inoltre, quando il dipendente era adibito a mansioni di supporto all'esazione, l'orario di tali mansioni assorbiva quello ordinario e dunque mancavano i presupposti per l'indennità; infine, ha contestato la ratio attribuita dai giudici di merito all'istituto, sostenendo che esso compenserebbe solo un disagio eccezionale collegato a un intervallo temporalmente ampio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello: l'art. 9 del CCNL non incide sull'ambito applicativo dell'art. 43, lett. b), perché disciplina un diverso settore (orario di lavoro) e diversi destinatari (capo casello/capo stazione), mentre l'art. 43 regola il diritto all'indennità per turno spezzato per una platea più ampia di lavoratori addetti a turni; la clausola dell'art. 43 non prevede alcun limite cronologico minimo o massimo della pausa tra le due soluzioni, ma solo che il turno giornaliero sia svolto in due soluzioni; la doglianza sull'assorbimento dell'orario è stata ritenuta non pertinente rispetto all'accertamento di fatto, non censurabile in cassazione, secondo cui le due tipologie di mansioni si alternavano mensilmente; la lettura della società della ratio della norma è stata giudicata non condivisibile. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo i criteri di ermeneutica negoziale codicistica, applicabili direttamente anche nel giudizio di legittimità quando si deduce violazione di legge nell'interpretazione del CCNL.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione del contratto collettivo deve avvenire mediante i canoni codicistici di interpretazione del contratto, valorizzando insieme dato letterale e ratio della disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione del CCNL.

  • art. 43, lett. b), CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    "Indennità turni spezzati"

    La norma riconosce un'indennità al lavoratore che, prestando servizio in turni continui e avvicendati, sia chiamato per esigenze di servizio a effettuare il turno giornaliero in due soluzioni; per la Corte non impone limiti cronologici alla durata dell'intervallo tra le due soluzioni.

  • art. 9, comma 7, CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    È norma speciale in tema di orario di lavoro, riferita a capo casello/capo stazione, e non integra né delimita l'ambito applicativo dell'art. 43, lett. b), relativo all'indennità per turno spezzato.

  • art. 22, punto 1, CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    È richiamato come base di calcolo della retribuzione giornaliera/quota oraria su cui commisurare l'indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto collettivo, il giudice deve apprezzare congiuntamente il senso letterale delle espressioni e la ratio della disciplina, senza attribuire automatica priorità all'uno o all'altra.
  • Quando due clausole collettive riguardano materie diverse e hanno destinatari diversi, la clausola speciale relativa a un segmento dell'organizzazione del lavoro non può essere utilizzata per limitare l'ambito applicativo di un'altra previsione che regola un distinto istituto retributivo.
  • Se una clausola collettiva riconosce un'indennità per prestazione resa in due soluzioni senza fissare una durata minima o massima dell'intervallo, non è consentito introdurre in via interpretativa limiti cronologici non espressamente previsti.
  • Le censure in cassazione sulla violazione dei criteri ermeneutici devono confrontarsi con la ricostruzione della disciplina operata dai giudici di merito e non possono essere fondate su una diversa lettura del fatto accertato, quando tale accertamento sia insindacabile in sede di legittimità.
  • La ratio di un'indennità di turno spezzato può essere individuata nel compenso del disagio derivante dalla rottura della regolarità dell'orario di lavoro normalmente prestato in turni continui e avvicendati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicatoRicorso per cassazione
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.