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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23834/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente e la società datrice, nel quale il lavoratore ha chiesto il pagamento dell'indennità di mensa prevista dal contratto collettivo regionale, sostenendo che non gli fosse stato corrisposto il trattamento dovuto e che la rinuncia al pasto caldo sottoscritta al momento dell'assunzione fosse invalida perché intervenuta prima che il servizio fosse effettivamente messo a disposizione. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo l'indennità, e la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale della società, accogliendo invece l'appello incidentale del lavoratore e condannando la datrice a un importo maggiore, qualificato come risarcimento del danno pari al valore convenzionale del pasto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sul contenuto del ricorso introduttivo, sostenendo che la questione della nullità della rinuncia fosse stata introdotta tardivamente e che vi fosse ultrapetizione; ha inoltre censurato l'interpretazione dell'art. 14 del C.C.R.L., affermando che la rinuncia al servizio mensa sarebbe stata valida anche senza preventiva messa a disposizione del servizio; ha dedotto l'inammissibilità e la genericità dell'appello incidentale del lavoratore per tardività e difetto di specificità; ha infine contestato la condanna risarcitoria, negando la sussistenza di un danno e la correttezza della quantificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, infondato il terzo sul computo del termine per l'appello incidentale, inammissibile il quarto per difetto di specificità e infondati i motivi residui sull'ultrapetizione e sull'interpretazione della clausola collettiva. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha affermato che, in mancanza del contratto individuale, del testo integrale del contratto collettivo e della puntuale riproduzione degli atti di merito rilevanti, non era possibile scrutinare le censure sulla nullità della rinuncia e sulla tempestività/allegazione dei fatti; ha poi confermato che il termine per proporre appello incidentale non è libero e che il giorno dell'udienza non si computa nel termine a ritroso. Quanto al merito, ha ritenuto plausibile e corretta l'interpretazione dell'art. 14, comma 6, del C.C.R.L. secondo cui la rinuncia al servizio mensa è valida solo se il servizio sia stato prima messo a disposizione dal datore; diversamente, la mancata erogazione integra un inadempimento contrattuale risarcibile ex art. 1218 c.c., distinto dall'ipotesi di impossibilità non imputabile che giustifica la sola indennità sostitutiva di € 5,29. Ha inoltre escluso l'ultrapetizione, osservando che la domanda originaria e l'appello incidentale del lavoratore miravano proprio al riconoscimento dell'importo parametrato al valore del pasto convenzionale. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell'intimato, non costituito; è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non lo assume come decisivo ai fini della soluzione, ritenendo inammissibili le censure per difetto di autosufficienza.

  • art. 414 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di ultrapetizione, ritenendo che la decisione sia rimasta entro il petitum e la causa petendi originari.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul dovere di allegazione dei fatti; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1362 c.c.

    è il primo canone ermeneutico cui la Corte ritiene conforme l'interpretazione dell'art. 14, comma 6, del C.C.R.L.

  • art. 1363 c.c.

    la Corte reputa la clausola collettiva correttamente interpretata in modo sistematico, considerando l'intero comma.

  • art. 436 c.p.c.

    il termine per la costituzione e l'appello incidentale dell'appellato in rito lavoro non è libero; il giorno dell'udienza va escluso dal computo a ritroso, mentre è computato il termine finale.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la specificità dell'appello incidentale; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 1218 c.c.

    la mancata erogazione del servizio mensa, quando dipenda da volontario inadempimento del datore, integra responsabilità contrattuale e fonda il risarcimento del danno.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione del danno; la Corte ne conferma implicitamente l'applicazione in termini di risarcimento del pregiudizio da inadempimento.

  • art. 1256 c.c.

    la norma è richiamata per distinguere l'impossibilità non imputabile della prestazione, che libera il debitore e giustifica l'indennità sostitutiva ridotta.

  • art. 155 c.p.c.

    usato come base del principio generale di computo dei termini processuali: dies a quo non computatur, dies ad quem computatur.

  • art. 2963 c.c.

    richiamato insieme all'art. 155 c.p.c. per il computo del termine processuale a ritroso.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'autosufficienza del ricorso non impone una trascrizione integrale e formalistica, ma richiede indicazione puntuale del contenuto degli atti e della loro localizzazione nel fascicolo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di clausole contrattuali o di atti processuali deve essere supportata dalla produzione o almeno dalla puntuale indicazione del contenuto e della collocazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Nel rito del lavoro, il termine per proporre l'appello incidentale ai sensi dell'art. 436 c.p.c. non è un termine libero: nel computo a ritroso va escluso il giorno dell'udienza e va incluso il termine finale, secondo il criterio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.
  • L'ultrapetizione non ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita già richiesto in primo grado, anche se lo qualifica giuridicamente in modo diverso, purché resti fermo il petitum sostanziale e la causa petendi originaria.
  • Una clausola collettiva va interpretata secondo il significato letterale delle espressioni usate e, soprattutto, nel loro complesso sistematico; se la norma distingue tra impossibilità non imputabile della prestazione e mancata esecuzione per scelta del debitore, le conseguenze economiche possono essere diverse.
  • Se il contratto collettivo qualifica il mancato riconoscimento di una prestazione come inadempienza contrattuale e prevede un valore convenzionale della prestazione, il danno da inadempimento può essere liquidato assumendo quel valore come parametro risarcitorio, mentre l'indennità sostitutiva ridotta opera solo nell'ipotesi di impossibilità della prestazione non imputabile.
  • La rinuncia preventiva del lavoratore a un beneficio contrattualmente previsto non è valida se la clausola collettiva presuppone che il datore abbia prima messo a disposizione la prestazione alla quale il lavoratore intende rinunciare.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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