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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23695/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una società concessionaria autostradale, addetto all'attività di esazione e riscossione del pedaggio e inserito in turni continui e avvicendati, aveva chiesto in giudizio il pagamento dell'indennità per "turno spezzato" prevista dal CCNL applicato, sostenendo di aver svolto, dal luglio 2011, anche mansioni di "addetto supporto all'esazione" con orario frazionato. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'indennità ma aveva limitato la condanna alle somme non prescritte, ritenendo prescritti i crediti maturati sino al 15.11.2012. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo: 1) che, ai sensi dell'art. 9 CCNL, il turno spezzato richiederebbe un intervallo tra le due soluzioni da un'ora e mezza a tre ore, mentre nel caso concreto l'intervallo era di un'ora sola, dunque non vi sarebbe stato turno spezzato in senso tecnico; 2) che, in ogni caso, quando il lavoratore svolgeva le mansioni di supporto all'esazione, l'orario di quelle mansioni assorbiva quello ordinario e quindi non poteva maturare l'indennità; 3) che la ratio della clausola contrattuale sarebbe quella di compensare solo un disagio eccezionale derivante da un intervallo di notevole durata. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale censurando la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, sostenendo che la riforma della tutela reale operata dalla legge n. 92/2012 avrebbe fatto decorrere la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto, con conseguente erronea esclusione dei crediti anteriori al 15.11.2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha accolto il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 43, lett. b), del CCNL, relativo all'indennità per turni spezzati, non è integrato né limitato dall'art. 9 del medesimo contratto collettivo, perché le due disposizioni hanno ambiti diversi, destinatari diversi e presupposti differenti. La Corte ha inoltre ritenuto che la clausola sull'indennità non introduca alcun limite cronologico minimo o massimo all'intervallo tra le due soluzioni del turno. Quanto alla prescrizione, ha invece applicato il principio secondo cui, per i crediti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro; perciò i crediti del 2011 e di parte del 2012 non potevano considerarsi prescritti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la nuova quantificazione del dovuto e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici codicistici.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione della contrattazione collettiva va compiuta applicando direttamente i criteri legali di ermeneutica negoziale.

  • art. 43, lett. b), CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    Prevede un'indennità per il lavoratore che, addetto a turni continui e avvicendati, svolga il turno giornaliero in due soluzioni per esigenze di servizio; la norma non indica limiti cronologici dell'intervallo.

  • art. 9, comma 7, CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    Disciplina, per specifiche figure, l'orario spezzato in una diversa materia, quella dell'orario di lavoro, e non limita l'ambito applicativo dell'art. 43, lett. b).

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva.

  • artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c.

    Per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2955 n. 2 c.c.

    Norma invocata nel motivo incidentale sulla prescrizione, ma la decisione si è concentrata sul principio di decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale.

  • art. 2956 n. 1 c.c.

    Norma invocata nel motivo incidentale sulla prescrizione, ma non decisiva nella soluzione adottata.

  • L. 92/2012

    La riforma dell'art. 18 St. lav. incide sul regime di stabilità del rapporto e, per i crediti non prescritti a quella data, fa decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto.

  • art. 18 L. 300/1970

    La modifica introdotta dalla legge n. 92/2012 ha escluso il regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, il giudice deve applicare direttamente i canoni degli artt. 1362 c.c. e ss., valorizzando congiuntamente dato letterale e ratio della clausola, senza attribuire ad uno dei due criteri una priorità assoluta.
  • Quando due clausole del CCNL disciplinano ambiti diversi, con destinatari e presupposti differenti, il contenuto dell'una non può essere usato per limitare o integrare l'altra, salvo un chiaro rinvio testuale.
  • Se una disposizione collettiva riconosce un'indennità per il lavoro svolto in due soluzioni, la mancanza di un espresso limite temporale dell'intervallo impedisce di introdurre per via interpretativa un requisito cronologico non previsto dalle parti sociali.
  • Nel rapporto di lavoro subordinato non assistito da un regime di stabilità reale, per i crediti non prescritti al momento della riforma del 2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla maturazione del singolo credito in costanza di rapporto.
  • La verifica della prescrizione dei crediti di lavoro va compiuta tenendo conto del regime di tutela del rapporto applicabile nel periodo considerato e della eventuale sopravvenuta modifica legislativa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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