Cassazione Civile, Ordinanza n. 23803/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una domanda di regresso dell'INAIL, proposta a seguito del decesso di un lavoratore per malattia professionale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al rimborso in favore dell'INAIL e, in parte, al risarcimento in favore degli eredi del lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Secondo la ricorrente, ai fini dell'azione di regresso sarebbe stato necessario un accertamento in sede civile del fatto-reato fondante il diritto di regresso; l'accertamento operato in appello, basato su un ragionamento indiziario e sul criterio del 'più probabile che non', sarebbe stato sufficiente solo per la responsabilità civile verso gli eredi, ma non per integrare la fattispecie penalmente rilevante richiesta per il regresso INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza. Ha applicato il principio già affermato da Cass. n. 12041 del 2020, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'accertamento incidentale del fatto costituente reato, sia nell'azione del lavoratore per il danno differenziale sia nell'azione di regresso dell'INAIL, va compiuto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche quanto a colpa e nesso causale. La società è stata quindi condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'accertamento della responsabilità datoriale dovesse seguire le regole della responsabilità contrattuale; la Corte conferma che l'accertamento incidentale del fatto costituente reato si effettua secondo tali regole.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non accoglie la censura e ribadisce il criterio probatorio ordinario per l'accertamento incidentale in sede civile.
artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965
La disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è interpretata nel senso che l'accertamento incidentale del fatto-reato, anche nell'azione di regresso INAIL, avviene secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale.
Richiamato per rinvio al precedente di legittimità già consolidato.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nell'azione di regresso dell'INAIL per prestazioni erogate in conseguenza di infortunio o malattia professionale, l'accertamento incidentale del fatto costituente reato non richiede un autonomo giudizio penale definitivo, ma può essere svolto dal giudice civile secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale.
- Ai fini dell'azione di regresso ex d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice civile deve verificare colpa e nesso causale con il criterio probatorio proprio del processo civile, senza pretendere la prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' tipica del processo penale.
- La doglianza che confonda il diverso standard probatorio civile con quello penale non coglie la ratio della disciplina del regresso INAIL, quando il fatto storico rilevante sia già accertato in sede civile secondo le regole comuni della responsabilità datoriale.
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