Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23842/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 78.009,87 oltre accessori e spese. Dopo il decesso del lavoratore, i suoi eredi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma la società resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello. I ricorrenti hanno sostenuto, in memoria, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui la proroga del termine in caso di evento interruttivo decorre solo dopo il decorso di metà del termine lungo ex art. 327 c.p.c. e non automaticamente dall'evento. Il motivo di ricorso, peraltro, era formulato come vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. con una formulazione non più vigente e senza rispettare i canoni elaborati dalle Sezioni Unite nel 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività: ha applicato il principio secondo cui, nei processi soggetti al termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., l'art. 328, comma 3, c.p.c. proroga di tre mesi il termine di impugnazione per tutte le parti solo se l'evento interruttivo di cui all'art. 299 c.p.c. sopravviene dopo il decorso della metà di tale termine. Poiché nel caso concreto l'evento si era verificato prima della metà del termine, gli eredi non potevano beneficiare della proroga. Inoltre, la Corte ha osservato che la questione di costituzionalità prospettata non era adeguatamente illustrata e sarebbe stata comunque irrilevante, perché il motivo di ricorso era inammissibile anche per l'erronea deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma e senza il rispetto dei requisiti di specificità richiesti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Nel processo soggetto al termine lungo ridotto a sei mesi, il termine di impugnazione rilevante è quello semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 328, comma 3, c.p.c.

    Se, dopo il decorso della metà del termine lungo ex art. 327 c.p.c., si verifica uno degli eventi interruttivi dell'art. 299 c.p.c., il termine lungo è prorogato per tutte le parti di tre mesi dal giorno dell'evento; se l'evento avviene prima di quel momento, la proroga non opera.

  • art. 299 c.p.c.

    Individua gli eventi interruttivi del processo che possono incidere sul termine di impugnazione nei limiti previsti dall'art. 328 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso fondato sul vizio di motivazione deve rispettare la formulazione vigente e i canoni di specificità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non è ammissibile la vecchia formula dell'"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il precedente di legittimità mediante rinvio al principio di diritto consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel regime del termine lungo di impugnazione ridotto a sei mesi, l'evento interruttivo del processo non determina automaticamente una proroga generalizzata del termine: la proroga di tre mesi opera solo se l'evento si verifica dopo la metà del termine lungo e si estende a tutte le parti.
  • Se l'evento interruttivo si verifica prima del decorso della metà del termine lungo, non è consentito invocare la proroga ex art. 328, comma 3, c.p.c.
  • La deduzione del vizio di motivazione in cassazione deve essere formulata secondo la disciplina vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e nei limiti tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; la formulazione previgente rende il motivo inammissibile.
  • Una questione di legittimità costituzionale non può superare un autonoma causa di inammissibilità del ricorso e, inoltre, deve essere specificamente motivata quanto a rilevanza e parametro costituzionale evocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.