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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23839/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di tre dipendenti di una società concessionaria autostradale, addetti a mansioni diverse dall'esazione pedaggi, di ottenere i ticket restaurant anche per giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dal CCNL (ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni). Il giudice di merito aveva ritenuto che l'accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, che sostituiva per 'tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g del vigente CCNL' l'indennità con il ticket restaurant, dovesse essere letto come estensivo anche alle giornate equiparate previste dal CCNL. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva interpretato l'accordo in modo atomistico e solo letterale, senza considerare il comportamento successivo delle parti (mail del 29 settembre 2015) e il successivo accordo del 2018, che confermavano l'erogazione dei ticket solo per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore a 4 ore e senza applicazione delle equiparazioni del CCNL. I controricorrenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso, respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 13 marzo 2022, giorno festivo, con proroga al 14 marzo 2022, data in cui il ricorso è stato notificato telematicamente. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che l'interpretazione dell'accordo aziendale del 21 luglio 2015 doveva essere condotta secondo gli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il testo complessivo, il contesto contrattuale e il comportamento successivo delle parti, e non con lettura frammentata. Ha ritenuto che l'accordo del 21 luglio 2015 prevedesse la sostituzione integrale dell'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g, del CCNL con il ticket restaurant per tutto il personale che la percepiva, con rinvio all'intera disciplina della mensa e quindi anche al punto 25, mentre la Corte d'appello aveva erroneamente escluso tale esito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare, nel caso concreto, scadeva in un giorno festivo ed era quindi prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 155, comma 3, c.p.c.

    La scadenza del termine processuale cadente in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo/accordo sindacale è censurabile in cassazione per violazione dei criteri legali di ermeneutica; occorre valorizzare il testo, il contesto, la sistematicità e il comportamento successivo delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è il punto di partenza, ma consente di arrestarsi solo se il testo rivela con evidenza univoca la comune intenzione delle parti; altrimenti occorre proseguire con gli altri criteri interpretativi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate coordinandole nel loro insieme, evitando letture atomistiche o frammentarie.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere orientata secondo buona fede, avendo riguardo allo scopo pratico e alla causa concreta perseguiti dalle parti.

  • art. 2077 c.c.

    I contratti collettivi di diverso ambito territoriale possono derogare alla disciplina nazionale, anche in peius, in base all'autonomia negoziale, salvi i diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamata a fondamento dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della possibilità per la contrattazione collettiva di regolare diversamente il rapporto entro i limiti inderogabili di legge.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale non può arrestarsi al dato letterale isolato di una singola clausola: il significato va ricostruito coordinando tutte le disposizioni rilevanti, il precedente assetto negoziale e il comportamento successivo delle parti.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica; non è consentito alla Corte di cassazione sostituire una propria lettura a quella del giudice di merito se quest'ultima è una delle interpretazioni plausibili.
  • Quando un accordo aziendale sostituisce integralmente una voce prevista dal CCNL per i dipendenti che ne beneficiano, il rinvio alla voce collettiva può implicare l'adesione all'intera disciplina di quella voce, salvo che dal testo e dal contesto risulti chiaramente una diversa delimitazione.
  • La ricerca della comune volontà delle parti sociali, nei contratti collettivi, richiede un approccio sistematico e non atomistico, con considerazione anche del comportamento successivo e della funzione economico-sociale dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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