Cassazione Civile, Ordinanza n. 21864/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata presso il domicilio fiscale del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo invalida la notifica perché effettuata con modalità non conformi all’art. 140 c.p.c. e quindi non idonea a far maturare il termine di decadenza per la riscossione entro il 31.12.2010. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 140 c.p.c., sostenendo che l’irregolarità della notificazione fosse stata sanata dalla successiva comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta dal destinatario il 15.1.2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia tributaria, la notificazione degli atti accertativi eseguita secondo le norme del processo civile è soggetta al regime delle nullità e delle sanatorie ex art. 156 c.p.c., ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo se il destinatario riceve l’atto prima della scadenza del termine decadenziale previsto dalla legge d’imposta. Nel caso concreto, la raccomandata sanante è stata ricevuta dopo il 31.12.2010, sicché la decadenza non era stata evitata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente e della resistente in solido in favore del controricorrente, con altresì attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
la nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale effetto non opera se il raggiungimento dello scopo avviene dopo la scadenza del termine decadenziale.
richiamato per individuare le modalità corrette della notificazione in caso di irreperibilità o mancata consegna, comprese le formalità dell’avviso di deposito.
art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’applicazione delle norme sulle notificazioni del processo civile agli avvisi tributari, con conseguente operatività del regime di nullità e sanatoria.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell’importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione richiamata in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la normativa tributaria richiama le regole del processo civile sulla notificazione, trovano applicazione anche il regime delle nullità e quello delle sanatorie per raggiungimento dello scopo.
- La sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo è idonea a evitare la decadenza solo se il destinatario riceve l’atto entro il termine decadenziale previsto dalla legge d’imposta.
- La ricezione dell’atto oltre la scadenza del termine di decadenza non è sufficiente a sanare retroattivamente una notificazione nulla ai fini dell’esercizio tempestivo del potere impositivo o di riscossione.
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