Sentenza del 14/02/2022 n. 943 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Impugnazione dell'estratto di ruolo - Limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 - Applicabilità ai processi in corso - Non sussiste Impugnazione dell'estratto di ruolo - Prova della preesistente valida notificazione di un atto impositivo non impugnato - Inammissibilità del ricorso - Valutazione del merito della controversia - Impossibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo: il ricorrente contestava l'estratto di ruolo notificato, impugnando la pretesa tributaria. La questione centrale riguardava la portata temporale dei limiti e delle preclusioni introdotti dall'art. 4-bis del D.P.R. n. 602/1973 (nella versione modificata dall'art. 3-bis della legge n. 215/2021, di conversione del d.l. n. 146/2021) entrati in vigore il 21 dicembre 2021, e se tali limiti fossero applicabili ai processi già pendenti alla data della loro entrata in vigore. Inoltre, l'Amministrazione ha dimostrato l'esistenza di una precedente valida notificazione di un atto impositivo che non era stato impugnato dal contribuente, rilevando la preclusione dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in assenza di una disciplina transitoria o di specifiche disposizioni contrarie, i limiti e le preclusioni introdotti dall'art. 4-bis del D.P.R. n. 602/1973 non sono applicabili ai procedimenti pendenti alla data del 21 dicembre 2021, ai sensi del principio tempus regit processum richiamato dall'art. 11 delle preleggi al c.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali di tutela dell'affidamento e del giusto processo e dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, avendo la parte resistente provato l'esistenza di una precedente valida notificazione dell'atto impositivo non impugnato, il ricorso contro l'estratto di ruolo è stato dichiarato inammissibile per preclusione, impedendo ogni ulteriore valutazione sul merito della controversia. In sintesi: la nuova disciplina non si applica retroattivamente ai processi pendenti, ma l'accertamento della validità della precedente notifica dell'atto impositivo ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 delle Preleggi al codice civile
Principio tempus regit processum: in caso di successione di norme processuali si applicano immediatamente alle future attività processuali ius superveniens e si conservano gli effetti degli atti già compiuti (facta praeterita). Usata per escludere l'applicazione retroattiva delle nuove preclusioni ai procedimenti pendenti.
Norma che introduce limiti e preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo; la sentenza stabilisce che la versione introdotta dall'art. 3-bis della legge n. 215/2021 non è applicabile ai processi pendenti alla data del 21/12/2021 in assenza di disciplina transitoria.
art. 3-bis legge n. 215/2021 (conversione d.l. n.146/2021)
Norma di modifica dell'art. 4-bis del D.P.R. n. 602/1973; il giudice ne dichiara la non applicabilità retroattiva ai procedimenti già pendenti.
art. 6 CEDU
Richiamato per il principio del giusto processo: modifiche legislative non devono ingerenze sullo svolgimento del processo in corso, salvo esigenze imperative di interesse generale, in modo da tutelare l'affidamento e l'equo processo.
Massime di principio
- Il principio tempus regit processum (art. 11 Preleggi) comporta che le nuove norme processuali si applicano immediatamente solo agli atti ancora da compiere dopo l'entrata in vigore, mentre gli atti già compiuti mantengono validità (ius superveniens vs. facta praeterita).
- In assenza di disposizioni transitorie esplicite, le modifiche che introducono preclusioni o limiti procedurali non devono essere applicate retroattivamente ai procedimenti già pendenti se ciò lederebbe l'affidamento delle parti o il diritto a un equo processo (anche in base all'art. 6 CEDU).
- La prova della precedente valida notificazione di un atto impositivo non impugnato può determinare l'inammissibilità di un ricorso avverso l'estratto di ruolo, precludendo la valutazione del merito della pretesa tributaria.
- In casi analoghi, verificare sempre le date rilevanti: data di entrata in vigore della norma modificativa, data di instaurazione del processo e date di notifica degli atti impositivi; ciò per valutare l'applicabilità della nuova disciplina o l'eventuale conservazione delle regole precedenti.
- Strategia difensiva consigliata per il contribuente: accertare tempestivamente la validità e la tempestività delle notifiche ricevute; impugnare tempestivamente gli atti impositivi originalmente notificati quando possibile; in assenza di impugnazione precedente, valutare la possibilità che il ricorso sull'estratto di ruolo sia dichiarato inammissibile per preclusione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →