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Sentenza

Sentenza del 14/02/2022 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

ingiunzione di pagamento -notificazione - avviso di ricevimento - costituisce prova dell'avvenuta notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento; il ricorrente ha prodotto l'avviso di ricevimento che attesta la consegna di un plico al domicilio del destinatario, sostenendo che ciò prova l'effettiva notifica dell'atto indicato

La decisione

la Corte ha ritenuto che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento comporta una presunzione, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e del principio di vicinanza della prova, dell'avvenuta notifica del contenuto indicato dal notificante. Ne consegue che l'onere di provare che il contenuto del plico fosse diverso grava sul destinatario; quindi la notifica è stata considerata valida salvo prova contraria fornita dal resistente

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    attribuisce efficacia probatoria alla documentazione attestante fatti di consegna, consentendo una presunzione dell'avvenuto contenuto della notificazione quando risulti la consegna del plico al domicilio

  • Cass. V n. 16528/2018

    giurisprudenza di legittimità che afferma la presunzione di avvenuta notifica in presenza di avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al domicilio

  • Cass. n. 17289/2021

    conferma il principio secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce presunzione a carico del destinatario dell'identità e del contenuto della notifica, spostando su di lui l'onere di provare il contrario

Massime di principio

  • L'avviso di ricevimento che documenta la consegna di un plico al domicilio del destinatario genera una presunzione favorevole al notificante circa l'avvenuta notifica e il contenuto dell'atto indicato.
  • Il destinatario che contesta la notifica deve fornire prova concreta e specifica che il contenuto del plico fosse diverso da quello dichiarato dal notificante (es. presentazione dell'involucro originale, elementi contraddittori sulla busta o firme, dichiarazioni di terzi, registrazioni del corriere).
  • È possibile attaccare la validità dell'avviso di ricevimento dimostrando errori o falsità nell'attestazione della consegna (ad es. incongruenze tra firme, data/ora non coerenti, documentazione del servizio postale/di spedizione contraria).
  • In sede di opposizione all'ingiunzione o di giudizio di merito, l'onere probatorio è squilibrato a favore del notificante quando esista un avviso di ricevimento regolare; per il resistente è necessario produrre prove materiali o testimoniali che mettano in crisi la presunzione.
  • Nei casi dubbi, valutare anche profili relativi all'identificazione del destinatario (poter comprovare che la persona che ha ricevuto non era il legittimo destinatario) e l'eventuale uso di mezzi di notifica alternativi o integrativi.

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