Sentenza del 14/02/2022 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notificazione - Consegna a soggetto diverso dal destinatario - C.A.N. - Assenza - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto la notifica nulla e priva di effetti giuridici nei confronti del destinatario per l'assenza della C.A.N.; conseguentemente l'atto impositivo non produceva effetti nei confronti del contribuente e la contestazione del ricorrente è stata accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduce che la notifica dell'atto impositivo è stata consegnata nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario e che non è stata successivamente trasmessa la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. C.A.N.), per cui la notifica sarebbe inefficace.
Norme richiamate
norme generali sulla notificazione degli atti e prassi sulla C.A.N.
La giurisprudenza interpreta che, quando la legge o la prassi richiedono una comunicazione integrativa (C.A.N.) a favore del destinatario dopo la consegna a persona diversa, l'assenza di tale comunicazione impedisce che la notifica produca effetti nei confronti del destinatario.
principio della certezza della notifica e tutela del diritto di difesa
Si è ritenuto che la mancata corretta formalizzazione della notifica (assenza della C.A.N.) lede il diritto del destinatario a conoscere l'atto e a esercitare tempestivamente i propri rimedi, comportando la nullità della notifica.
Massime di principio
- La consegna di una notifica nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario necessita, se previsto dalla normativa o dalla prassi, dell'invio della comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) per rendere efficace la notifica stessa.
- In assenza della C.A.N., la notifica può essere dichiarata nulla e l'atto impositivo privo di effetti nei confronti del destinatario; ciò tutela il diritto di difesa del contribuente.
- Spetta all'amministrazione che notifica dimostrare l'avvenuta corretta trasmissione della C.A.N. o altra prova equivalente dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Eccezioni possibili: se dall'istruttoria risulta che il destinatario ha comunque avuto conoscenza effettiva dell'atto o vi erano presupposti normativi diversi che legittimano la notifica, la nullità potrebbe non essere pronunciata; perciò ogni caso va valutato sulle specifiche circostanze di fatto e di diritto.
- Prassi consigliata per le amministrazioni: conservare prova della consegna e della successiva C.A.N. (quando richiesta) e, per i destinatari, verificare tempestivamente la presenza di comunicazioni e, in caso di contestazione, impugnare la notifica nei termini opportuni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 943 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 14 feb 2022Sentenza del 14/02/2022 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →