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Sentenza

Sentenza del 14/02/2022 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Notificazione - Consegna a soggetto diverso dal destinatario - C.A.N. - Assenza - Nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto la notifica nulla e priva di effetti giuridici nei confronti del destinatario per l'assenza della C.A.N.; conseguentemente l'atto impositivo non produceva effetti nei confronti del contribuente e la contestazione del ricorrente è stata accolta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deduce che la notifica dell'atto impositivo è stata consegnata nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario e che non è stata successivamente trasmessa la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. C.A.N.), per cui la notifica sarebbe inefficace.

Norme richiamate

  • norme generali sulla notificazione degli atti e prassi sulla C.A.N.

    La giurisprudenza interpreta che, quando la legge o la prassi richiedono una comunicazione integrativa (C.A.N.) a favore del destinatario dopo la consegna a persona diversa, l'assenza di tale comunicazione impedisce che la notifica produca effetti nei confronti del destinatario.

  • principio della certezza della notifica e tutela del diritto di difesa

    Si è ritenuto che la mancata corretta formalizzazione della notifica (assenza della C.A.N.) lede il diritto del destinatario a conoscere l'atto e a esercitare tempestivamente i propri rimedi, comportando la nullità della notifica.

Massime di principio

  • La consegna di una notifica nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario necessita, se previsto dalla normativa o dalla prassi, dell'invio della comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) per rendere efficace la notifica stessa.
  • In assenza della C.A.N., la notifica può essere dichiarata nulla e l'atto impositivo privo di effetti nei confronti del destinatario; ciò tutela il diritto di difesa del contribuente.
  • Spetta all'amministrazione che notifica dimostrare l'avvenuta corretta trasmissione della C.A.N. o altra prova equivalente dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Eccezioni possibili: se dall'istruttoria risulta che il destinatario ha comunque avuto conoscenza effettiva dell'atto o vi erano presupposti normativi diversi che legittimano la notifica, la nullità potrebbe non essere pronunciata; perciò ogni caso va valutato sulle specifiche circostanze di fatto e di diritto.
  • Prassi consigliata per le amministrazioni: conservare prova della consegna e della successiva C.A.N. (quando richiesta) e, per i destinatari, verificare tempestivamente la presenza di comunicazioni e, in caso di contestazione, impugnare la notifica nei termini opportuni.

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