Sentenza del 14/02/2022 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Bilancio non depositato - Metodo induttivo puro - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il bilancio di fine annualità non è stato depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio entro trenta giorni dall'approvazione; per questo motivo l'Amministrazione ha ritenuto i dati contabili privi del requisito della certezza e ha proceduto con un accertamento fiscale adottando il metodo induttivo puro
La decisione
la sentenza ha ammesso la legittimità dell'accertamento con metodo induttivo puro in presenza del mancato deposito del bilancio entro il termine previsto: il mancato deposito è stato considerato elemento che esclude la certezza dei dati contabili e legittima l'amministrazione a prescindere da quei dati nella ricostruzione del reddito. Restano tuttavia impliciti gli obblighi dell'Amministrazione di motivare l'accertamento e rispettare il contraddittorio e i diritti difensivi del contribuente
Norme richiamate
Codice Civile - norme sul deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese
Il mancato deposito del bilancio nei termini previsti comporta la perdita dell'efficacia pubblica del documento e può essere valutato come elemento che compromette la certezza dei dati contabili dell'impresa
D.P.R. 600/1973 - disposizioni generali sull'accertamento fiscale e sui metodi induttivi
La normativa fiscale ammette l'utilizzo di metodi induttivi per la determinazione del reddito quando la documentazione contabile è inaffidabile o mancante; il mancato deposito del bilancio può legittimare l'uso del metodo induttivo puro
Massime di principio
- Il mancato deposito del bilancio entro i termini stabiliti presso il Registro delle Imprese costituisce un elemento che può far ritenere i dati contabili privi del requisito della certezza e quindi legittimare l'accertamento con metodo induttivo puro da parte dell'Amministrazione finanziaria
- La deposizione tardiva del bilancio non ricostituisce automaticamente la certezza dei dati: rileva il momento in cui il contribuente rende disponibili i documenti rispetto all'attività di accertamento e alle ragioni del ritardo
- Il contribuente può opporsi all'accertamento offrendo documentazione alternativa (es. fatture, estratti conto bancari, scritture integrative) per dimostrare l'attendibilità della ricostruzione contabile; l'assenza di deposito rende però più gravosa la prova a suo favore
- L'Amministrazione, pur potendo utilizzare il metodo induttivo puro, deve comunque motivare adeguatamente le ragioni per cui i dati contabili sono ritenuti inaffidabili e rispettare il contraddittorio e i diritti di difesa del contribuente
- In situazioni analoghe è quindi consigliabile per il contribuente: a) depositare tempestivamente il bilancio; b) conservare e produrre altra documentazione probatoria; c) spiegare tempestivamente le cause del ritardo per limitare gli effetti negativi sul piano probatorio
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