Sentenza del 14/02/2022 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - costi di impresa - deduzione - principio di inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'accertamento che ha disconosciuto la deducibilità di costi d'impresa per mancata prova dell'inerenza; l'Amministrazione ha ritenuto che non sussistesse rapporto di immediata e diretta correlazione tra i costi contestati e l'attività imprenditoriale, o che la documentazione fornita non fosse analitica e specifica
La decisione
la Corte ha confermato il principio secondo cui i costi sono deducibili solo se direttamente e congruamente connessi all'esercizio dell'attività (rapporto di inerenza ai sensi dell'art. 109 c.5 TUIR) e ha sottolineato che incombe sul contribuente l'onere di provarne analiticamente e specificamente l'inerenza; in mancanza di prova documentale sufficiente, la deduzione (e la correlata detrazione IVA, se rilevante) può essere disconosciuta, pertanto l'accertamento dell'Amministrazione è stato confermato
Norme richiamate
Art. 109 comma 5 TUIR
i componenti negativi sono deducibili se inerenti all'attività dell'impresa
richiede un rapporto di immediata e diretta correlazione tra il costo e l'attività; la deducibilità è subordinata alla prova analitica e specifica della strumentalità del bene o servizio all'esercizio dell'attività
Cass. n. 3198/2015
conferma il principio dell'onere probatorio a carico del contribuente in tema di inerenza e la necessità di documentazione specifica per la deduzione
Cass. n. 6086/2001
affermata la regola della diretta correlazione tra costo e attività come condizione per la deducibilità
Cass. n. 13300/2017
ulteriore riaffermazione della nozione di inerenza e dell'onere di provare la strumentalità del bene/servizio all'attività imponibile; applicabile anche ai profili di detrazione IVA
Massime di principio
- Per essere deducibile un costo deve avere un rapporto di immediata e diretta correlazione (inerenza) con l'attività dell'impresa o del professionista.
- L'onere della prova circa l'inerenza spetta al contribuente: è necessario documentare analiticamente e specificamente la natura e la finalità del costo rispetto all'attività svolta.
- La mancanza di documentazione probatoria adeguata può legittimare il disconoscimento della deduzione e della detrazione IVA correlata.
- Per spese a uso promiscuo o misto occorre qualificare e quantificare la quota strumentale: la deducibilità segue la proporzione effettiva dimostrata documentalmente.
- Misure pratiche: fatture intestate all'impresa, conservazione di contratti, ordini, ricevute, documenti tecnici, report di utilizzo e specifiche contabili che colleghino il costo all'attività produttiva aumentano la probabilità di accoglimento della deduzione.
- In presenza di dubbi, è prudente esplicitare nei documenti la finalità professionale/aziendale del bene o servizio e, se necessario, ottenere pareri o asseverazioni tecniche che dimostrino la strumentalità.
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