Sentenza del 14/02/2022 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni - Ici/Imu - Esenzione - Utilizzo per lo svolgimento di compiti istituzionali - Previa condizione che il bene sia anche posseduto dall'ente che svolge l'attività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'esenzione ICI ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 per un immobile destinato allo svolgimento di compiti istituzionali. La Fondazione sosteneva che l'immobile era utilizzato per fini coerenti con la sua attività istituzionale. Tuttavia l'immobile, pur essendo a favore della Fondazione, era concesso in comodato a una cooperativa che esercitava commercio etico e pertanto veniva effettivamente utilizzato da soggetto diverso dal possessore/proprietario. Il nodo giuridico è se l'utilizzazione da parte di un terzo, anche non profit e di pubblico interesse, possa dar luogo all'esenzione.
La decisione
È stato ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 7 si applica solo quando l'immobile è impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento dei compiti istituzionali, e che è necessario che il bene sia anche posseduto dall'ente che ne fruisce (diritto di proprietà o altro diritto reale). Poiché, nel caso di specie, l'immobile era utilizzato in virtù di un contratto di comodato da una cooperativa diversa dalla Fondazione proprietaria/possessore, ciò esclude l'agevolazione. La decisione (come rilevato dalla CTR e richiamata nella giurisprudenza, Cass. 13691/19) ha quindi respinto la richiesta di esenzione e ha confermato l'imponibilità.
Norme richiamate
art. 7, d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione si applica esclusivamente quando l'immobile è impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali; è richiesto che il bene sia anche posseduto dall'ente che fruisce dell'agevolazione (proprietà o altro diritto reale). L'utilizzazione da parte di un terzo tramite comodato non attribuisce al terzo il possesso necessario per l'esenzione.
Cass. n. 13691/2019
La Corte di cassazione ha confermato l'interpretazione restrittiva: l'uso da parte di soggetti diversi dal possessore/proprietario, anche se non lucrativi e coerenti con finalità pubbliche, non consente il riconoscimento dell'esenzione ex art. 7.
Massime di principio
- L'agevolazione IMU/ICI ex art. 7 è subordinata al possesso dell'immobile da parte dell'ente che svolge i compiti istituzionali: non basta il mero utilizzo da parte di un terzo.
- Il comodato a favore di terzi, anche se a titolo gratuito e per fini di interesse pubblico, non trasferisce il possesso necessario per beneficiare dell'esenzione; il titolare dell'agevolazione deve avere un diritto reale (proprietà, usufrutto, superficie, ecc.).
- Per ottenere l'esenzione è fondamentale produrre prova documentale del titolo di possesso e della destinazione diretta dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali.
- Se l'ente intende che l'immobile sia esente ma lo concede a terzi, occorre adottare soluzioni contrattuali che attribuiscano all'ente un diritto reale o prevedere che l'attività sia svolta direttamente dall'ente medesimo.
- In presenza di utilizzi multipli o frazionati dell'immobile, l'agevolazione può essere valutata in relazione alla porzione effettivamente posseduta e direttamente utilizzata dall'ente richiedente.
- Prassi consigliata: verificare e, se necessario, modificare i titoli giuridici (trasferimento di proprietà, costituzione di diritti reali, contratti che attribuiscano il possesso) e conservare documentazione probatoria dell'uso diretto per finalità istituzionali.
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