Cassazione Civile, Ordinanza n. 23171/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione per un solo motivo contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, il quale aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il motivo deduceva errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità era stata affermata sulla base dell'erronea supposizione che la procura speciale fosse stata conferita prima della comunicazione del decreto di primo grado, senza che fosse stato accertato né il momento della comunicazione né quello del rilascio della procura, che risultava datata 14 ottobre 2020 e quindi successiva alla comunicazione del 30 settembre 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non si trattava di una mera svista percettiva desumibile dal confronto tra sentenza e atti, ma di una contestazione sulla valutazione e interpretazione delle risultanze processuali. Inoltre il motivo non attingeva integralmente la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, che richiamava anche la necessità, ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, che il difensore certifichi la data di rilascio della procura speciale; tale profilo, rimasto non censurato, era di per sé idoneo a sorreggere l'invalidità della procura. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo come errore percettivo o svista materiale, non come errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La procura speciale per il ricorso in materia di protezione internazionale deve recare l'esplicita indicazione della data di rilascio, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificarla; la mancanza della certificazione rende invalida la procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione sussiste solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la doglianza investe la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali, poiché tali profili attengono a un errore di giudizio e non a un errore percettivo.
- Perché il motivo di revocazione sia idoneo, deve colpire integralmente la ratio decidendi della decisione impugnata; se resta incensurato uno dei fondamenti autonomi della decisione, il ricorso è inammissibile.
- In materia di ricorso per cassazione in tema di protezione internazionale, la procura speciale deve non solo essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma anche essere correttamente certificata dal difensore quanto alla data di rilascio; la carenza di tale certificazione incide sulla validità della procura.
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