Cassazione Civile, Ordinanza n. 34072/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli originari attori proposero azione di rivendica per ottenere il rilascio di un’area di terreno e di parte di un capannone siti in Sora. Sostenevano di aver acquistato nel 1983 una porzione di fabbricato con attribuzione, nell’atto notarile, anche di una zona di terreno e di parte del capannone, indicata in planimetria con campitura gialla, destinata a parcheggio, sala termica e ulteriori opere accessorie, oltre al diritto di passaggio sul terreno retrostante. Deducevano che, successivamente, altri soggetti avevano acquistato il locale magazzino e aree adiacenti e che costoro, tramite la loro società conduttrice, utilizzavano in modo esclusivo la zona già destinata a loro favore. Il Tribunale rigettò le domande e anche l’appello principale fu respinto dalla Corte d’appello, che ritenne non sufficientemente individuata l’area oggetto del vincolo di destinazione e non raggiunta la prova dell’esatta collocazione del bene rivendicato. In cassazione i ricorrenti principali denunciarono: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla rivendica, lamentando che la Corte territoriale avesse confuso il diritto di proprietà con un diritto di superficie e non avesse qualificato il diritto come diritto reale d’uso derivante dalla disciplina sui parcheggi; violazione delle norme sulle pertinenze; violazione delle regole probatorie e della fede privilegiata dell’atto pubblico, sostenendo che l’onere della prova fosse stato erroneamente posto a loro carico. Dedussero inoltre omesso esame di fatto decisivo per non essere stata disposta una consulenza tecnica. I resistenti proposero ricorso incidentale, lamentando la nullità della riassunzione dell’appello perché notificata personalmente e non al difensore domiciliatario, con conseguente nullità della decisione per mancata valida instaurazione del contraddittorio; contestarono inoltre l’inammissibilità dichiarata dalla Corte d’appello del loro gravame incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il secondo. Ha ritenuto fondato il rilievo sulla notificazione dell’atto di riassunzione eseguita alla parte personalmente anziché al difensore costituito, con conseguente nullità della decisione d’appello per mancata valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione e per violazione del contraddittorio, anche perché i ricorrenti incidentali erano stati impediti dal partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni e dal depositare le difese finali. Ha escluso, però, che da tale vizio derivasse automaticamente l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, precisando che il termine dell’art. 305 c.p.c. riguarda il deposito del ricorso e che il vizio della notifica impone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale è rimasto assorbito dal successo del ricorso incidentale.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma sull'azione di rivendica, ma la decisione non entra nel merito della sua applicazione per l'accoglimento del motivo processuale incidentale.
Invocato per l'interpretazione dell'atto di acquisto del 1983.
Invocato per l'interpretazione sistematica del titolo.
Invocato per un’interpretazione secondo buona fede del titolo.
Invocato per l’interpretazione utile del contratto.
Invocato in relazione alla determinatezza/ determinabilità dell'oggetto.
Richiamato tra le norme sulla vendita.
art. 51, L. 89/1913
Richiamato nel primo motivo principale come norma sulla pubblica fede dell’atto notarile.
Richiamato per la disciplina delle pertinenze.
Richiamato per la disciplina delle pertinenze e degli atti dispositivi.
Richiamato per la disciplina delle pertinenze.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione del bene come diritto di superficie.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un diritto reale d’uso discendente dalla disciplina urbanistica dei parcheggi.
Invocato per la valutazione delle prove e dell’atto pubblico.
Invocato per la fede privilegiata dell’atto pubblico.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.
Usato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancata CTU.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare la violazione del contraddittorio in fase di riassunzione.
La Corte afferma che la riassunzione va notificata al difensore costituito e non alla parte personalmente.
art. 125, terzo comma, disp. att. c.p.c.
Conferma l’onere di notificare l’atto al difensore costituito.
La nullità della notificazione è sanata solo dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla costituzione del destinatario.
La Corte chiarisce che il termine perentorio riguarda il deposito del ricorso di riassunzione, non la successiva notificazione.
La notificazione viziata dell’atto di riassunzione impone la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio assegnato dal giudice.
Il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica può determinare l’estinzione del giudizio.
Richiamato con riferimento all’inammissibilità dell’appello incidentale dichiarata dalla Corte d’appello.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale per la decisione camerale in Cassazione.
Richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di spese di lite.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio, quando la parte è costituita, deve essere eseguita al difensore domiciliatario e non personalmente alla parte; la notificazione eseguita alla parte è viziata e non perfeziona validamente il contraddittorio in fase di riassunzione, salvo sanatoria per costituzione del destinatario.
- Il termine perentorio dell’art. 305 c.p.c. riguarda il deposito dell’atto di riassunzione; una volta avvenuto tempestivamente il deposito, l’eventuale vizio della successiva notificazione non comporta di per sé l’estinzione, ma impone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
- La mancata possibilità per una parte di partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni e di depositare le difese finali integra una lesione del contraddittorio e può determinare la nullità della sentenza, senza che la parte debba dimostrare in concreto quali argomentazioni avrebbe svolto.
- In presenza di un vizio processuale idoneo a travolgere la sentenza d’appello, il giudizio di legittimità accoglie il ricorso incidentale sul punto e assorbe le ulteriori questioni, con cassazione con rinvio al giudice di merito.
- In una controversia reale sull’individuazione di un bene rivendicato, la questione della corretta qualificazione del diritto e dell’interpretazione del titolo rimane assorbita se la decisione di merito è annullata per un vizio processuale precedente alla trattazione del merito.
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