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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45571/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione di una serie di beni precedentemente sottoposti a sequestro preventivo (orologi e altri oggetti). In precedenti provvedimenti alcuni beni erano già stati restituiti e per altri era stata disposta la vendita o la distruzione; il 27 marzo 2024 fu depositata una ulteriore istanza di restituzione per altri oggetti. Il Giudice dell'esecuzione, con decreto emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarò inammissibile l'incidente di esecuzione ritenendo che, in assenza di impugnazione della sentenza o dei provvedimenti di dissequestro e restituzione già emessi, la confisca fosse divenuta irrevocabile. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la confisca non era mai stata disposta e che il riferimento alla sua definitività fosse illogico e infondato.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso presentato come opposizione (e non come ricorso per cassazione) in relazione a una richiesta di restituzione rientrante tra le ipotesi previste dall'art. 676 cod. proc. pen.; ha quindi disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente (Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti) affinché proceda secondo il rito previsto (art. 667, comma 4, in combinato con l'art. 666 cod. proc. pen.). In sostanza la Corte non ha deciso sulle istanze di merito circa la restituzione dei beni, ma ha corretto la qualificazione del mezzo di impugnazione e rimesso la controversia al giudice dell'esecuzione per la trattazione con le forme previste per l'opposizione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata per la qualificazione del fatto (riciclaggio) nell'atto di primo grado; citata nel contesto dei precedenti procedimenti che portarono al dissequestro e ad altre statuizioni

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 152

    Richiamato rispetto alla procedura di vendita dei beni sequestrati e alla devoluzione delle somme ricavate

  • art. 155 (norma non specificata nel dettaglio)

    Richiamata in relazione alla deduzione delle eventuali spese dalla somma ricavata dalla vendita dei beni

  • artt. 655 e seguenti cod. proc. pen.

    Indicano la disciplina generale della fase di esecuzione e le regole procedurali applicabili

  • art. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamati come integrazione delle norme sugli organi competenti e sulle forme del procedimento di esecuzione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina il rito ordinario dell'esecuzione; prevede la possibilità per il giudice, se la richiesta appare manifestamente infondata o inammissibile, di pronunciare decreto motivato (impugnabile tramite ricorso per cassazione) e, se ammissibile, di fissare udienza e decidere con ordinanza

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento speciale per alcune materie tassative (fra cui la confisca e la restituzione delle cose sequestrate): il giudice provvede de plano con ordinanza notificata e contro di essa l'unico mezzo impugnatorio è l'opposizione davanti allo stesso giudice

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Elenca le specifiche competenze del giudice dell'esecuzione che comportano l'applicazione del procedimento di cui all'art. 667, comma 4; la richiesta di restituzione rientra tra queste ipotesi

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte della disciplina complessiva della fase esecutiva (contestualizzazione normativa)

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di cose sequestrate rientra tra le materie tassative per cui si applica il rito speciale previsto dall'art. 667, comma 4, e non il rito 'ordinario' dell'art. 666; pertanto il mezzo corretto di impugnazione contro le pronunce in questa materia è l'opposizione davanti al giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Se il giudice dell'esecuzione ritiene la richiesta manifestamente inammissibile e decide senza udienza ai sensi dell'art. 666, comma 2, il rimedio previsto per tale decreto è il ricorso per cassazione; tuttavia quando la domanda rientra tra le competenze disciplinate dall'art. 667/676 la qualificazione deve essere di opposizione e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.
  • La mancata impugnazione di una sentenza o di un provvedimento di dissequestro può rendere definitive le statuizioni (ad es. confisca) rispetto ai terzi interessati; tuttavia tale conclusione deve fondarsi su un effettivo provvedimento di confisca e su un corretto esame delle impugnazioni effettuate o non effettuate.
  • Quando il ricorrente impugna con il mezzo errato (es. ricorso per cassazione invece di opposizione), il giudice della legittimità può riformulare la qualificazione procedurale e rinviare gli atti al giudice dell'esecuzione perché si proceda secondo il rito corretto, senza decidere nel merito sulla restituzione.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la natura della decisione impugnata (decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2 vs. ordinanza ex art. 667): la distinzione determina quale sia il corretto rimedio impugnatorio e la conseguente sede di trattazione.

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