Cassazione Civile, Ordinanza n. 33235/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 12 luglio 2004 avente ad oggetto il trasferimento di un immobile con area di pertinenza sito in Roma. Il promissario acquirente agì ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà. In primo grado la domanda fu respinta; in appello, invece, fu accolta con sentenza che dispose il trasferimento della piena proprietà, subordinandone l’efficacia al pagamento del prezzo residuo. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciarono violazione degli artt. 112, 113, 166 e 167 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto abbandonata o sostituita la questione di nullità con quella di annullabilità, e che avesse inoltre confuso eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, poiché essi non avevano chiesto la rescissione ma solo il rigetto della domanda avversaria; con il secondo dedussero falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 113, 132 n. 4 c.p.c. e 180, 184, 1442 c.c., lamentando motivazione apparente e contraddittoria, perché la Corte d’appello avrebbe escluso la proposizione di una domanda di annullamento del preliminare, nonostante l’asserita opposizione tempestiva di uno dei ricorrenti all’esecuzione del contratto quale erede del comproprietario defunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello si era conformata alla giurisprudenza sulla disciplina dell’art. 184 c.c. in tema di comunione legale: il contratto stipulato senza il consenso del coniuge pretermesso non è inefficace, ma è validamente produttivo di effetti ed è solo esposto all’azione di annullamento del coniuge non consenziente nel termine di prescrizione previsto. Quanto alla rescissione per lesione, ha rilevato la decadenza dalla relativa eccezione, perché dedotta tardivamente e come eccezione riconvenzionale soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non indicava in quale atto processuale e in quale sede fosse stata proposta nei termini la dedotta opposizione/annullamento, oltre ad ammettere che non era stata formalizzata una domanda di annullamento. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
esecuzione in forma specifica del contratto preliminare
costituisce il rimedio azionato dal promissario acquirente per ottenere il trasferimento coattivo del bene promesso in vendita.
nel regime di comunione legale, la mancanza del consenso del coniuge pretermesso non rende il contratto inefficace, ma lo espone all’azione di annullamento del coniuge non consenziente entro il termine previsto.
richiamato come parametro della dedotta violazione dei limiti della decisione rispetto alle domande/eccezioni delle parti.
richiamato come norma sulla decisione secondo diritto, invocata nel motivo di ricorso.
richiamato per sostenere la tardività della costituzione e, quindi, delle eccezioni e difese non tempestivamente formulate.
le eccezioni riconvenzionali e le domande che ampliano il thema decidendum devono essere proposte nei termini di costituzione, altrimenti maturano le preclusioni.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla rescissione per lesione.
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato per dedurre motivazione apparente o inesistente.
richiamato nel motivo, senza che dal testo emerga un approfondimento autonomo della Corte su tale norma.
richiamato in relazione alla prescrizione dell’azione di annullamento.
richiamato per la memoria depositata successivamente al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime di comunione legale, il contratto di disposizione di un bene comune stipulato senza il consenso del coniuge pretermesso non è di regola inefficace, ma resta produttivo di effetti, salvo l’esperibilità dell’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nei termini di legge.
- Le eccezioni che non si limitano a paralizzare la domanda avversaria, ma introducono un fatto o un effetto estintivo, modificativo o impeditivo ulteriore rispetto alla mera difesa, hanno natura di eccezioni riconvenzionali e sono soggette alle preclusioni processuali di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, precisandone anche la collocazione nel fascicolo processuale; la mancata localizzazione dell’atto può determinare l’inammissibilità del motivo.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può prescindere dalla puntuale allegazione del fatto processuale rilevante e del luogo in cui esso è stato introdotto nel giudizio di merito.
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