Cassazione Civile, Ordinanza n. 27050/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore di accertare l’illegittimità degli addebiti sul conto corrente ordinario n. 0577/48320163, collegato a un conto tecnico anticipi fatture, per anatocismo, interessi debitori ultralegali, interessi creditori infralegali, usura, commissioni, condizioni economiche e spese prive di valida pattuizione o applicate in violazione delle regole sullo jus variandi, e di condannare la banca alla restituzione dell’indebito. La banca aveva eccepito l’inammissibilità della ripetizione perché il conto era ancora aperto e la prescrizione, rilevando anche la mancanza dei contratti di conto e di affidamento. La CTU riscontrò l’assenza di tali contratti e di estratti conto per il periodo 1996-2001, elaborando due ricalcoli: € 2.825,83 considerando la prescrizione ed € 42.799,66 senza considerarla. Il Tribunale, con sentenza n. 925/2016, accertò addebiti illegittimi, rigettò la prescrizione e condannò la banca a pagare € 42.799,66 oltre accessori, ritenendo che spettasse alla banca provare l’esistenza degli affidamenti e individuare le rimesse solutorie. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1788/2021 depositata il 21 dicembre 2021, accolse l’appello della banca, ritenne prescritti i pagamenti anteriori al decennio e rideterminò la condanna in € 2.825,83. La società ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 198 c.p.c. e degli artt. 2033 e 2946 c.c., sostenendo che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse poteva essere desunta dagli estratti conto e che la Corte territoriale aveva trascurato i dati contabili, compresa l’osservazione del CTU secondo cui il conto era stato quasi costantemente a debito, con punte di circa € 200.000. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1422, 2033 e 2946 c.c., contestando il mancato impiego del criterio del saldo rettificato, che avrebbe richiesto di eliminare gli addebiti illegittimi prima di qualificare le rimesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Quanto al primo, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione di fatto sulla base della CTU, aderendo all’ipotesi che considerava l’assenza di contratti di affidamento; la censura mirava a rimettere in discussione tale valutazione e l’interpretazione della consulenza, non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al secondo, il criterio del saldo rettificato era invocato sul presupposto dell’esistenza di un affidamento, ma la Corte territoriale aveva negato in fatto tale presupposto; anche questa censura investiva quindi un accertamento di fatto insindacabile in Cassazione. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura della ricorrente è inammissibile, perché mira a confutare tale giudizio di fatto (e l’interpretazione della CTU operata dalla Corte di merito), giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU compiuta dal giudice di merito costituisce un accertamento di fatto che non può essere riesaminato in sede di legittimità attraverso una censura che ne solleciti una diversa lettura.
La censura della ricorrente è inammissibile, perché mira a confutare tale giudizio di fatto (e l’interpretazione della CTU operata dalla Corte di merito), giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte non formula una specifica interpretazione sostanziale dell’azione di ripetizione: dichiara inammissibili le censure che, pur riferendosi al diritto alla restituzione, mirano a sovvertire l’accertamento di fatto sulla qualificazione delle rimesse.
La censura della ricorrente è inammissibile, perché mira a confutare tale giudizio di fatto (e l’interpretazione della CTU operata dalla Corte di merito), giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La pronuncia non enuncia un nuovo criterio sostanziale sulla prescrizione, ma conferma che non è ammissibile utilizzare la censura di violazione di legge per rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto sulla mancanza dell’affidamento e sulla qualificazione delle rimesse.
Si osserva, infatti, che tale motivo assume un presupposto di fatto negato dalla Corte, cioè l’esistenza dell’affidamento, per cui, anche in questo caso, si rientra nell’ambito di giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
La Corte non decide nel merito gli effetti della nullità sulle rimesse: dichiara inammissibile la censura fondata sul saldo rettificato perché presuppone un affidamento che il giudice di merito ha escluso in fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura della ricorrente è inammissibile, perché mira a confutare tale giudizio di fatto (e l’interpretazione della CTU operata dalla Corte di merito), giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere impiegato per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze della CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti processuali, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, in base al quale, in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione e in presenza dei relativi presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU: è inammissibile la censura di violazione di legge che, nella sostanza, mira a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura relativa all’applicazione del criterio del saldo rettificato per qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie non può essere esaminata quando si fonda sull’esistenza di un affidamento che il giudice di merito ha escluso con un accertamento di fatto non utilmente censurato.
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