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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25939/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Frabetti impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena a un anno di reclusione per i reati indicati (artt. 81, 337, 341-bis, 582-585 c.p.). Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge per l'insussistenza dei presupposti dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 337 e 341-bis c.p.), sostenendo che il militare non si sarebbe qualificato formalmente e che non poteva presumersi la conoscenza della sua qualità da parte dell'imputato; (2) vizi di motivazione e travisamento delle risultanze processuali in ordine allo svolgimento dei fatti, in particolare sulla dinamica dell'intervento del Maresciallo Pizzardi e sul momento/quantità del contatto fisico, contestando la ricostruzione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e miranti a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la necessità di leggere insieme le motivazioni di primo e secondo grado quando risultano convergenti, riconoscendo che le censure erano state già confutate dal primo giudice; ha applicato il principio di autosufficienza del ricorso (necessità della trascrizione integrale delle dichiarazioni contestate per dedurre travisamento). Ha inoltre escluso di rettificare il calcolo della pena richiesto dal Procuratore generale, ritenendo non evidente un vizio di illegittimità o un errore aritmetico inequivocabile in assenza di specifica impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come normativa sulla unificazione dei reati ai fini del calcolo della pena; la Corte non ha ritenuto evidente un errore nella determinazione complessiva della pena unificata.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sul reato di resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente contestava l'elemento soggettivo e la qualificazione della parte offesa come pubblico ufficiale, ma la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma sull'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistente l'offesa punibile e la consapevolezza del ruolo dell'offeso.

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme concernenti le lesioni personali; richiamate nella qualificazione dei fatti e nella determinazione della pena complessiva per i reati contestati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Previsione sulle ipotesi di ricorso per cassazione; richiamata dalla difesa in riferimento alla presunta mancata qualificazione formale del pubblico ufficiale (lett. b) è il vizio dedotto), ma la Corte ha ritenuto la censura infondata e aspecifica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Previsione relativa ai vizi di motivazione (travisamento delle risultanze); la Corte ha richiesto onere probatorio e autosufficienza del gravame per poter rilevare il travisamento.

  • art. 619, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata in riferimento alla determinazione della pena: la Procura generale aveva chiesto la correzione di un presunto errore di calcolo, ma la Corte non ha riscontrato un'evidente illegittimità o errore aritmetico inequivocabile.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6/2/2018, n.11)

    Richiamata nella discussione sull'onere di autosufficienza del ricorso e sulle modalità di deduzione del travisamento della prova, confermando l'esigenza della trascrizione integrale delle dichiarazioni contestate.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alla cassa delle ammende in caso di responsabilità per spese e potenziali profili di colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro tremila da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi aspecifici finalizzati a una semplice rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie: occorre dedurre vizi di diritto ben circostanziati.
  • Quando motivazioni di primo e secondo grado sono convergenti, la Cassazione valuta la decisione di merito nel suo complesso integrando le due motivazioni; le censure già affrontate e confutate a primo grado sono difficilmente riutilizzabili senza nuove e precise allegazioni.
  • Per contestare in Cassazione il cosiddetto travisamento della prova testimoniale è necessario rispettare la regola dell'autosufficienza: va prodotta la trascrizione integrale delle dichiarazioni di cui si deduce il travisamento, non bastano brani o estratti.
  • La semplice proposta di una lettura alternativa dei fatti (una diversa interpretazione probatoria) è inammissibile in sede di legittimità; la Corte verifica la metodicità e la specificità dell'impugnazione di diritto.
  • Richieste di rettifica del calcolo della pena non verranno accolte dalla Cassazione in assenza di una chiara, specifica e fondata impugnazione che dimostri un errore giuridico o aritmetico inequivocabile.
  • Frasi o comportamenti idonei a dimostrare la consapevolezza da parte dell'imputato della qualità pubblica della persona offesa (es. espressioni offensive dirette) possono integrare prova della conoscenza della funzione pubblica.

Testo integrale

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