Cassazione Penale, Ordinanza n. 35240/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d’appello di Lecce, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in esito all’accordo sulla pena in appello, aveva rideterminato in sei anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta all’imputato per tentato omicidio e per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione o erronea applicazione degli artt. 129 e 599 c.p.p. Le doglianze investivano anche la possibile rilevabilità d’ufficio di cause di non punibilità, ma la decisione non ne riporta ulteriori dettagli fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. In caso di accordo sulla pena in appello, l’imputato non può riproporre in cassazione questioni alle quali ha rinunciato concordando i punti dell’accordo, comprese le questioni rilevabili d’ufficio e quelle relative alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; fa eccezione l’irrogazione di una pena illegale, che non risulta dedotta nel caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi che escludessero la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello
L’accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia alle questioni concordate, che non possono essere riproposte con ricorso per cassazione, anche se rilevabili d’ufficio.
si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Dopo l’accordo sulla pena in appello, non è ammissibile riproporre in cassazione la questione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
in ordine al reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen.
La norma è richiamata per identificare il reato di tentato omicidio oggetto della condanna; la decisione non ne svolge una distinta interpretazione.
in ordine al reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen.
La norma è richiamata quale fattispecie-base del tentato omicidio contestato; la decisione non ne svolge una distinta interpretazione.
in ordine al reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen. e art. 4 della legge n. 110 del 1975
La norma individua l’ulteriore reato per il quale era stata rideterminata la pena in appello; la decisione non ne esamina nel merito la configurabilità.
Massime di principio
- L’accordo sulla pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione: sono inammissibili le doglianze relative ai punti concordati ai quali l’imputato ha rinunciato, comprese quelle concernenti questioni rilevabili d’ufficio.
- L’accordo sulla pena in appello preclude la riproposizione in cassazione della questione relativa alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- La preclusione derivante dall’accordo sulla pena non comprende la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.
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