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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35264/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva revocato al condannato la semilibertà e rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari a finalità terapeutica ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso per cassazione il condannato denunciava violazione di tale disposizione e vizio di motivazione, contestando la valutazione della propria condotta e l'ipotizzato collegamento con ambienti criminali. Con atto validamente sottoscritto dal difensore quale procuratore speciale, depositato il 4 settembre 2026, il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto nelle more la detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'ottenimento della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica. Ha ritenuto che, quando la perdita d'interesse sopravviene per una causa non imputabile al ricorrente e non integra soccombenza, non seguono né la condanna alle spese processuali né il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è stata assunta il 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    il ricorrente ha denunciato la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 94 d.PR n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione della misura indicata

    La norma è indicata come base della richiesta di affidamento terapeutico; la Corte non esamina nel merito la sua applicazione, poiché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza

    La declaratoria d'inammissibilità dovuta a una carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna alle spese processuali né il pagamento della somma alla Cassa delle ammende, poiché non costituisce soccombenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione sussiste quando, al momento della decisione, l'interesse è venuto meno perché la finalità perseguita è stata concretamente realizzata o il punto controverso ha perso rilevanza.
  • Se l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, essa non integra soccombenza e non giustifica la condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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