Cassazione Penale, Ordinanza n. 35263/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di ammissione alla semilibertà. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione quanto ai progressi nel trattamento e alla valutazione degli atti istruttori, in particolare della relazione di sintesi; con memoria del 1° settembre 2026 ha ribadito le proprie doglianze. La difesa contestava, tra l’altro, il rilievo attribuito all’episodio disciplinare dell’8 novembre 2025 e sosteneva che analoghe videochiamate non autorizzate fossero state effettuate, nello stesso periodo, da altri nove detenuti stranieri che non avrebbero compreso i limiti dell’autorizzazione. La decisione impugnata aveva considerato gli esiti positivi dell’osservazione penitenziaria, ma anche l’andamento altalenante del percorso rieducativo, gli illeciti disciplinari commessi tra il 2017 e il 2019, il più recente episodio disciplinare, un procedimento pendente per lesioni relativo a fatti del 2023 e le difficoltà di gestione dell’attività lavorativa proposta presso cantieri in diversi contesti territoriali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure si risolvessero in contestazioni di fatto della valutazione del Tribunale di sorveglianza e non evidenziassero manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato complessivamente gli elementi positivi e negativi, compresa la relazione di sintesi, e aveva spiegato perché l’episodio disciplinare dell’8 novembre 2025 fosse significativo dell’attuale difficoltà del detenuto a rispettare le regole, nonché perché l’attività lavorativa prospettata non fosse idonea a sostenere la concessione della misura. La comparazione con le condotte di altri detenuti non è stata ritenuta idonea a scardinare la motivazione. Il rigetto della semilibertà è rimasto fermo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la decisione è stata assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
La motivazione che ha dato conto delle ragioni del diniego della semilibertà secondo i principi affermati da questa Corte, valutando sia i risultati del trattamento individualizzato sia le condizioni di un graduale reinserimento del detenuto nella società ritenendole allo stato insussistenti.
La concessione della semilibertà richiede una valutazione dei risultati del trattamento individualizzato e delle condizioni per un graduale reinserimento sociale; il diniego è adeguatamente motivato quando il giudice spiega perché tali condizioni non sussistano ancora.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità sul diniego della semilibertà, la censura motivazionale non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal Tribunale di sorveglianza; occorre evidenziare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La valutazione sulla semilibertà deve considerare congiuntamente i risultati del trattamento individualizzato e le condizioni per il graduale reinserimento sociale. Il giudice può negare la misura, pur in presenza di esiti positivi dell’osservazione penitenziaria, se elementi di condotta e le concrete difficoltà di gestione del progetto lavorativo indicano che il percorso rieducativo è ancora altalenante e il reinserimento prematuro.
- La motivazione sul diniego può attribuire rilievo a un episodio disciplinare recente quando ne chiarisca la significatività rispetto alla capacità del detenuto di rispettare le regole, anche considerando i precedenti rilievi disciplinari; la deduzione che condotte analoghe siano state tenute da altri detenuti non è di per sé sufficiente a invalidare tale valutazione.
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