Cassazione Penale, Ordinanza n. 35262/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dal 24 gennaio 2026. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di bis in idem: la revoca si sarebbe fondata sul medesimo episodio già esaminato dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 23 febbraio 2026, che aveva respinto la proposta di revoca reputando non solidamente riscontrato il quadro probatorio. L’episodio consisteva nell’avere l’affidato, insieme al figlio minorenne, minacciato con una pistola un minore mentre il figlio lo colpiva con una spranga di ferro. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizi di motivazione sulla revoca. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato perché, rispetto alla precedente decisione che aveva respinto la proposta di revoca, era intervenuto un elemento di novità: l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, contenente ulteriori elementi di prova a carico puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché formulato in termini generici e senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale, che aveva fatto proprie le valutazioni del Magistrato di sorveglianza circa l’incompatibilità delle condotte con la prosecuzione della prova, la mancata adesione al percorso di risocializzazione e il venir meno dei presupposti per l’espiazione extramuraria. La Corte ha ribadito che la revoca può fondarsi anche su un fatto costituente reato non accertato con sentenza irrevocabile, se il giudice di sorveglianza, con adeguata motivazione, lo ritiene concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
La disposizione è richiamata per la tutela dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposta anche in relazione a un fatto costituente reato per il quale non sia intervenuta sentenza irrevocabile, purché il giudice di sorveglianza lo valuti incidentalmente, con motivazione adeguata, come concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
- Nel controllo continuativo richiesto durante l’affidamento in prova, il giudice di sorveglianza può valutare gli elementi relativi a un fatto-reato e verificare se essi incidano sull’insussistenza del pericolo di recidiva e sulla compatibilità della prosecuzione della misura.
- La riproposizione della valutazione di un episodio già considerato in una precedente decisione sulla revoca non integra, di per sé, violazione del divieto di bis in idem quando siano sopravvenuti elementi di prova nuovi, tra cui un’ordinanza cautelare che li riporti e li esponga.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione della revoca in modo generico e senza confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di sorveglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35263/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35264/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35265/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35266/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35267/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35268/2026 del 02/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →