Cassazione Penale, Ordinanza n. 35265/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e rigettato le richieste di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, detenzione domiciliare e semilibertà. Il testo disponibile non espone specifiche censure nel merito: rileva che l’atto di ricorso era stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e presentato all’ufficio matricola della Casa circondariale di Opera. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione dovesse essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato anziché da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo congrua la somma e non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale; la sottoscrizione personale del condannato determina l’inammissibilità.
ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.PR n. 309 del 1990
La disposizione è richiamata per identificare una delle misure alternative richieste, ma il testo non contiene una sua interpretazione da parte della Corte di cassazione.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- A pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale; non è sufficiente che l’atto sia redatto, sottoscritto e presentato personalmente dal condannato.
Come è indicizzato
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