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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35266/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’illogicità della decisione sull’affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La sentenza non indica l’importo del danno né ulteriori dettagli della condotta oltre all’intestazione all’imputato della carta Postepay e del numero telefonico utilizzato negli scambi di messaggi con la persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità perché riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte d’appello senza confrontarsi criticamente con le relative motivazioni, comprese quelle sull’intestazione all’imputato della carta Postepay e dell’utenza telefonica, sull’assenza di elementi che indicassero un uso della carta da parte di altri e sulla non particolare esiguità del danno. Ha inoltre richiamato il rilievo dell’incameramento del profitto illecito confluito su una carta intestata all’agente e ha giudicato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La censura ex art. 131-bis c.p. è stata ritenuta non proponibile per la prima volta in cassazione, non essendo stata dedotta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa, assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nella perpetrazione del delitto

    In assenza di una ricostruzione alternativa, l’incameramento del profitto illecito su una carta intestata all’imputato costituisce un elemento decisivo per affermarne la responsabilità per truffa e il suo ruolo essenziale nella condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva

    La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice d’appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello

    In cassazione non sono proponibili per la prima volta questioni che non siano state oggetto di motivi d’appello, poiché ciò sottrarrebbe il punto alla cognizione del giudice di secondo grado e renderebbe inevitabilmente carente la relativa motivazione.

Massime di principio

  • In assenza di una ricostruzione alternativa del fatto, l’incameramento del profitto illecito su una carta di credito intestata all’imputato può assumere rilievo decisivo per affermare la responsabilità per truffa e il ruolo essenziale dell’agente nella sua commissione.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che indichi in modo congruo gli elementi negativi decisivi o l’assenza di elementi positivi, restando gli altri dati superati da tale valutazione.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta con i motivi d’appello; la regola evita che la Corte di cassazione decida su un punto sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado.
  • È manifestamente infondato o privo di specificità il motivo di cassazione che ripropone censure già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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