Cassazione Penale, Ordinanza n. 35267/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto un unico motivo contro la decisione della Corte d’appello di Catania che aveva confermato l’affermazione di responsabilità per rapina aggravata. Ha dedotto violazione dell’art. 512 c.p.p. e vizi di motivazione sulla valutazione della prova, in particolare sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase investigativa e sull’attendibilità della persona offesa; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della desistenza volontaria e dell’attenuante della lieve entità, richiamata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte ha rilevato che alcune censure erano reiterative e che altre non erano state devolute al giudice d’appello. Quanto alla desistenza, il ricorrente riproponeva questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito: l’impossessamento del telefono e del denaro era già stato realizzato mediante minaccia e la restituzione del provento il giorno successivo, tramite un testimone, era irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure sulla prova e sull’attenuante sono state ritenute in parte reiterative e in parte non devolute al giudice d’appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. La censura sulla desistenza volontaria è stata giudicata non consentita perché riproponeva profili già vagliati e disattesi con motivazione logica e giuridica adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
considerato che le censure in cui si articola l’unico motivo di ricorso – con particolare riferimento alla violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione (in ogni sua forma) in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina aggravata contestato, al mancato riconoscimento della desistenza volontaria e della circostanza attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, quanto ai profili di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase investigativa e di attendibilità della persona offesa, nonché di mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità - risulta in parte reiterativo e dunque non consentito e in parte non devoluto al giudice di appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato dalla difesa, con evidente interruzione della catena devolutiva
La censura che richiama l’art. 512 c.p.p., insieme alle contestazioni sulla valutazione delle prove, non può essere esaminata quando è in parte meramente reiterativa e in parte non è stata sottoposta al giudice d’appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono consentite censure meramente reiterative di profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito.
- Le questioni non devolute al giudice d’appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché viene meno la necessaria catena devolutiva.
- Quando la rapina si è già perfezionata con l’impossessamento del bene mediante minaccia, la restituzione successiva del provento del reato, intervenuta il giorno seguente tramite un terzo, non integra desistenza volontaria e non incide sulla sussistenza del delitto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35262/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35263/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35264/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35265/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35266/2026 del 02/10/2026
- ordinanza_penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35268/2026 del 02/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →