Cassazione Civile, Ordinanza n. 01655/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un debitore avverso un estratto di ruolo recante a suo carico un debito per sanzione pecuniaria. Il giudice di merito ha rigettato l'appello ritenendo l'opposizione inammissibile per difetto di interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha chiesto la riforma della decisione, ma nel testo non risultano specificati motivi di censura ulteriori rispetto alla contestazione della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha però ritenuto decisivo lo ius superveniens introdotto dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato, osservando che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo in presenza di tassativi pregiudizi e che tale interesse non era stato né dedotto né provato nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo e ha ritenuto che, mancando la deduzione e la prova dei pregiudizi tassativi richiesti dalla norma, l'opposizione fosse inammissibile. Conseguentemente ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali maturate nel giudizio, valorizzando la sopravvenienza normativa, e ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'estratto di ruolo non è di regola impugnabile direttamente; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi nei quali il debitore dimostri un pregiudizio specifico.
d.l. n. 146/2021 convertito dalla L. n. 215/2021
La norma sopravvenuta ha introdotto la disciplina limitativa della diretta impugnazione dell'estratto di ruolo e si applica anche ai processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Costituisce uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi fondare l'interesse alla diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Rileva come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio, connessa alle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione.
La disciplina del ruolo richiamata dalla Corte si estende anche alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative del codice della strada rientrano nel sistema di riscossione mediante ruolo considerato dalla decisione.
Nel giudizio di cassazione la prova del sopravvenuto interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti da questa norma.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, in via generale, autonomamente impugnabile; la tutela diretta è ammessa solo quando la legge collega all'iscrizione a ruolo un pregiudizio specifico e attuale, che il debitore deve allegare e dimostrare.
- La disciplina sopravvenuta che restringe l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il sopravvenuto interesse alla diretta impugnazione deve risultare da idonea allegazione e prova, nei limiti consentiti dal processo di cassazione; in difetto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
- La riscossione mediante ruolo delle entrate pubbliche, comprese le sanzioni amministrative, è assoggettata alla regola speciale che consente l'impugnazione diretta solo nei casi tipizzati dal legislatore.
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