Cassazione Civile, Ordinanza n. 24442/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di IVA per euro 130.000 richiesto da una società, ritenuta dall’Ufficio società non operativa per perdite sistematiche e mancato superamento dei parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando la circostanza che la società, dal 2006 al 2016, non aveva prodotto ricavi e quindi ricadeva nella disciplina delle c.d. società di comodo, con conseguente impossibilità di ottenere il rimborso. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994, dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 24, 53 e 97 Cost., sostenendo che la disciplina sulle società di comodo sarebbe disapplicabile quando la mancata operatività dipenda da impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà sociale, e che la società avesse comunque uno scopo lucrativo effettivo; 2) violazione degli artt. 6, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 3) nullità della sentenza e violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata a rinviare alla sentenza di primo grado senza esporre un autonomo percorso logico-giuridico, oltre a violare i principi di neutralità, effettività e proporzionalità dell’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo, ritenendolo preliminarmente dirimente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul contrasto tra la disciplina nazionale sulle società di comodo e i principi unionali sull’IVA, così come interpretati dalla CGUE nella sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, secondo cui non può essere negata la qualità di soggetto passivo né il diritto alla detrazione soltanto per il mancato raggiungimento di una soglia di ricavi, ove il soggetto abbia effettivamente esercitato un’attività economica.
Norme richiamate
La norma interna è incompatibile con la direttiva IVA nella parte in cui collega la perdita del diritto alla detrazione e la qualificazione di società non operativa al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi, senza verificare la reale esistenza di un’attività economica.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
Richiamato dalla ricorrente come norma della disciplina sulle società di comodo ritenuta violata e da disapplicare in presenza di impedimenti oggettivi all’attività.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione della disciplina antielusiva.
art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato come parametro unionale dedotto nel secondo motivo di ricorso.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocati dalla ricorrente nel secondo motivo come norme asseritamente violate dalla disciplina applicata dal giudice d’appello.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo in relazione al vizio della sentenza della CTR.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare omessa autonoma motivazione e possibile ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base processuale dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base processuale del motivo di nullità della sentenza.
art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Va interpretato nel senso che non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA solo perché, in un dato periodo d’imposta, le operazioni imponibili non raggiungono una soglia di ricavi predeterminata.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.
art. 273 direttiva 2006/112/CE
Consente agli Stati membri di adottare misure antiabuso o di controllo, purché non eccedano quanto necessario e non mettano in discussione il diritto alla detrazione.
Massime di principio
- In materia IVA, la qualifica di soggetto passivo dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica e non dal superamento di soglie minime di ricavi fissate dal diritto nazionale.
- La perdita del diritto alla detrazione dell’IVA non può essere automatica e ancorata al solo volume insufficiente delle operazioni imponibili a valle, se non emerge in concreto un uso fraudolento o abusivo del diritto.
- Le misure nazionali di contrasto all’elusione fiscale devono restare proporzionate e non possono essere strutturate in modo da svuotare il principio fondamentale di neutralità dell’IVA.
- Quando una disciplina interna sulle società non operative conduce, in via automatica, a negare la soggettività IVA o il diritto alla detrazione per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi, essa deve essere disapplicata nella parte incompatibile con la direttiva IVA.
- Se la decisione di merito si fonda esclusivamente sul dato della mancata produzione di ricavi, senza verificare la reale attività economica svolta, essa è censurabile per contrasto con i principi unionali in materia di IVA.
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