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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37882/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine di esecuzione delle pene concorrenti limitatamente alla sentenza indicata al n. 6) (per la quale era pendente istanza di misura alternativa ex art. 656 c.p.p., comma 5) e ha rinviato alla Procura generale per l'emissione di un nuovo cumulo. Il Procuratore generale deduceva violazione degli artt. 663 c.p.p., 73 e 76 c.p. e del principio di unitarietà dell'esecuzione (obbligo di determinare il cumulo e la pena unica) e censurava carenza di motivazione della decisione del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ribadito il principio dell'unitarietà dell'esecuzione e che il provvedimento di unificazione (cumulo) novava il precedente titolo; quindi non era legittimo sospendere separatamente l'esecuzione di una singola condanna inglobata nel cumulo al fine di impedire la determinazione della pena unica. La sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5, riferita a un titolo inglobato da successivo provvedimento di cumulo non ostacola l'emissione dell'ordine di determinazione delle pene concorrenti né la verifica della compatibilità con misure alternative da parte del magistrato di sorveglianza (art. 51‑bis Ord. pen.). Si dispone comunicazione dell'annullamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dell'obbligo di procedimento esecutivo: la determinazione e le modalità di esecuzione delle pene concorrenti devono essere compiute dal pubblico ministero e inserirsi nel regime unitario dell'esecuzione.

  • art. 73 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla determinazione della pena che si raccorda al principio dell'unitarietà dell'esecuzione; invocata per sostenere l'obbligo di determinare la pena unica.

  • art. 76 cod. pen.

    Norma sulla continuazione e concorso di reati collegata alla determinazione della pena complessiva; richiamata nel ragionamento sulla necessità del cumulo e della pena unica.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    comma 5 e comma 7 citati nel testo

    Il comma 5 disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione in vista di misure alternative; il comma 7 va inteso con riferimento alla 'stessa condanna' come una delle condanne comprese nel cumulo. La Corte interpreta che, una volta operato il cumulo, le singole condanne non possono essere messe separatamente in esecuzione per eludere l'effetto unitario del provvedimento di unificazione.

  • art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di verificare, anche in presenza di un titolo esecutivo sospeso, se la pena complessiva consenta la prosecuzione di una misura alternativa; conferma che il sopraggiungere di nuovo titolo influenza la valutazione della misura alternativa.

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Citato per evidenziare che la sospensione e la ripresa dell'esecuzione sono vicende interne all'esecuzione del titolo; utile a distinguere casi diversi trattati dalla giurisprudenza ma non ostativo al principio del cumulo.

  • art. 635 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento giurisprudenziale in tema di ripresa dell'esecuzione dopo rigetto di istanza (diverso contesto), utile per delimitarne l'inapplicabilità al caso di specie.

Massime di principio

  • Il cumulo delle pene concorrenti è obbligatorio e determina un'unica situazione esecutiva: la Corte e il pubblico ministero devono determinare la pena complessiva anche se, anteriormente, per uno dei titoli era stata disposta una sospensione ex art. 656 c.p.p.
  • La sopravvenienza di un provvedimento di unificazione (cumulo) novah il precedente titolo: il titolo inglobato perde autonomia e, di regola, può essere proposta una nuova richiesta di misura alternativa rispetto al nuovo provvedimento.
  • La sospensione dell'esecuzione relativa a una condanna singola non può essere usata per impedire la determinazione della pena unica quando è stato emesso il provvedimento di cumulo; l'effetto unitario prevale.
  • Se il cumulo determina il superamento dei limiti normativi per la concessione di misure alternative, ciò impedisce la fruizione della misura alternativa anche se uno dei titoli era stato sospeso precedentemente.
  • La valutazione di compatibilità tra pena complessiva e misura alternativa spetta al magistrato di sorveglianza (art. 51‑bis Ord. pen.); la mera sospensione amministrativa non sottrae all'obbligo di determinare il cumulo e la pena unica.

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