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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37749/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP di Pesaro che, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 131-bis c.p. Il ricorso deduce: (i) illegittimità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel rito del decreto penale perché tale pronuncia richiede il contraddittorio; (ii) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p.; (iii) contraddittorietà della motivazione (dubbio sulla sussistenza del reato ma conclusione per tenuità, cui dovrebbe essere antecedente l'accertamento della colpevolezza); (iv) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché l'offesa non sarebbe di lieve entità (alienazione di un veicolo di valore sottoposto a sequestro) e perché ricorre la causa ostativa dell'abitualità della condotta per precedenti penali della stessa indole.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice investito della richiesta di decreto penale non può pronunciare il proscioglimento per particolare tenuità in assenza del contraddittorio, sicché la sentenza è affetta da nullità. La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per il prosieguo; perciò non ha esaminato nel merito gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Reato contestato (fattispecie di cui si richiedeva il decreto penale di condanna). La sentenza ha come sfondo l'accertamento di questo illecito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale causa di non punibilità in sede di decreto penale è impropria perché richiede un accertamento compiuto con il contraddittorio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte sottolinea che la verifica dei presupposti (tenuità oggettiva e assenza di ostacoli soggettivi come l'abitualità) richiede valutazione nel contraddittorio e non può essere decisa nel rito monitorio.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla motivazione della sentenza. Il ricorrente lamentava insufficiente motivazione; la Corte richiama l'esigenza che la decisione contenga ragioni chiare per consentire il controllo logico-giuridico.

  • artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nullità di ordine generale (regime intermedio) per decisioni emesse senza rispetto del contraddittorio; la Corte ha considerato la sentenza affetta da tale nullità.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola sull'interesse concreto del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione. La Corte ha ricordato che il ricorso del PM è ammissibile solo se può conseguire un vantaggio pratico e ha ritenuto sussistente l'interesse nel caso in esame per le specifiche censure svolte.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma citata in relazione ai precedenti penali dell'imputata (reati di stupefacenti) che il ricorrente indicava come elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità per abitualità.

Massime di principio

  • Il giudice investito di una richiesta di decreto penale di condanna non può pronunciare un proscioglimento per particolare tenuità (art. 129 c.p.p. e art. 131-bis c.p.) senza garantire il contraddittorio: tale decisione è incompatibile con la natura 'monitoria' del rito.
  • Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso in Cassazione solo se dall'impugnazione può derivare un risultato pratico concreto; una censura generica sulla violazione del contraddittorio è ammissibile se accompagnata da censure tali da rendere probabile un vantaggio concreto (ad es. impossibilità di interloquire sulla sussistenza dei presupposti di non punibilità).
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede un accertamento motivato sia sotto il profilo oggettivo (lieve entità dell'offesa) sia sotto il profilo soggettivo (assenza di cause ostative come l'abitualità), valutazioni che richiedono il confronto con la difesa.
  • Una sentenza priva di motivazione o con motivazione contraddittoria è annullabile perché impedisce il controllo sulla logica e sull'esattezza del ragionamento giuridico.
  • Precedenti penali della stessa indole possono ostare all'applicazione delle cause di non punibilità basate sulla particolare tenuità, perché configurano l'abitualità della condotta.
  • Se in sede di decreto penale il giudice adotta una pronuncia invalida per violazione del contraddittorio, la Corte di Cassazione può annullare e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.

Testo integrale

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