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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37745/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Con unico motivo la difesa aveva denunciato l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., sostenendo che il d.lgs. 19/03/2024 n.31 (correttivo Cartabia) avendo introdotto la procedibilita' a querela per il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede costituisce un caso di favor rei (lex mitior) applicabile anche senza espressa norma transitoria; conseguentemente, in mancanza della querela nei termini, il reato sarebbe divenuto improcedibile ed estinto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto che il d.lgs. n.31/2024 ha introdotto la procedibilita' a querela per il delitto previsto dall'art. 635 cod. pen. e che l'art. 9 del medesimo decreto disciplina i termini transitori. Nel caso concreto non risultando proposta querela entro il termine previsto, la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' e l'estinzione del reato di danneggiamento aggravato (capo B) per mancanza di querela, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo e rideterminando la pena residua in mesi tre e giorni dieci di reclusione. La condanna per oltraggio a pubblico ufficiale e gli altri profili non interessati dalla declaratoria di improcedibilita' sono rimasti ferma la parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale; applicata nella sentenza di merito e non modificata dal correttivo che ha determinato l'annullamento limitato al capo di danneggiamento.

  • art. 635 cod. pen. (commi 1 e 2) in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen.

    Riguarda il reato di danneggiamento e le sue aggravanti; il d.lgs. n.31/2024 ha modificato il quinto comma introducendo la procedibilita' a querela per il danno su cose esposte alla pubblica fede.

  • decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31

    art. 1, comma 1, lett. b) e art. 9, comma 1

    Il correttivo ha reso perseguibile a querela il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede (art.1, lett. b) e ha previsto una disposizione transitoria (art.9) che regola i termini e le modalita' per l'applicazione della nuova procedibilita' ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della retroattivita' della legge penale piu' favorevole (lex mitior); la Corte ha ricordato il principio ma ha distinto il caso in presenza di una deroga transitoria introdotta dal legislatore che impone l'adempimento della condizione di querela nei termini stabiliti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente alla Corte di Cassazione, in determinate ipotesi, di pronunciarsi su questioni non sollevate in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso fondato su tale parametro in quanto la censura era coeva e rilevabile nella fase di scrutinio di ammissibilita'.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma precedente che aveva gia' inciso sul regime di procedibilita' di taluni reati; viene richiamata per il criterio applicativo dei termini in materia di querela e per il confronto con la successiva modifica correttiva.

Massime di principio

  • Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, occorre verificare le disposizioni transitorie: se il legislatore ha previsto termini per la proposizione della querela, la mancata proposizione nei termini puo' determinare l'improcedibilita' ed estinzione del reato.
  • Il principio della retroattivita' della legge penale piu' favorevole (lex mitior) non opera automaticamente se la nuova norma contiene espressa disciplina transitoria che impone condizioni per l'applicazione retroattiva.
  • In Cassazione un ricorso proposto dopo l'entrata in vigore della modifica del regime di procedibilita' puo' essere ammissibile quando la censura riguarda un vizio che era coevo e non deducibile in appello, con possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
  • La mancata querela non comporta necessariamente l'annullamento totale della sentenza: la declaratoria di improcedibilita' puo' riguardare solo il capo interessato dalla nuova procedibilita', con rideterminazione della pena per i reati residui.
  • In procedimenti in corso la costituzione di parte civile non revocata o la riserva di costituirsi possono, in taluni casi, essere considerate equivalenti alla querela ai fini della condizione di procedibilita' introdotta successivamente; va quindi verificato lo stato delle formalita' processuali.

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