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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte d'Assise d'Appello di Milano relativa all'omicidio di Aloisio Cataldo (26/9/2008). Le censure vertevano in massima parte su: vizio di motivazione e apparente incoerenza tra primo e secondo grado; mancata o selettiva rinnovazione istruttoria in secondo grado (art. 603 c.3-bis c.p.p.); valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (De Castro, Farao Francesco, Oliverio e altri) e delle prove tecniche; insufficiente "motivazione rafforzata" per la riforma in peius di una sentenza assolutoria; questioni processuali sulla legittimazione a proporre l'appello del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisione mista. Ha dichiarato fondati, nei limiti esposti, i ricorsi di FARAO VINCENZO e CICINO FRANCESCO: per FARAO VINCENZO ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'assunzione di prova su specifici contrasti dichiarativi (ordine di rinvio al giudice di merito per nuovo ascolto delle fonti rilevanti e istruttoria integrativa); per CICINO FRANCESCO ha rilevato carenze nella motivazione rafforzata dell'appello e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Ha invece rigettato i ricorsi di RISPOLI VINCENZO, FARAO SILVIO e MARINCOLA CATALDO, confermando le valutazioni di merito (condanne o valutazioni sulla attendibilità) per quelle posizioni. In sostanza: due annullamenti parziali con rinvio e integrazione istruttoria; rimasto in piedi il resto delle condanne/valutazioni.

Norme richiamate

  • art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di rinnovazione parziale della prova dichiarativa in appello quando l'appello del P.M. contesta la valutazione della prova: il giudice d'appello deve farsi carico di riascoltare le fonti dichiarative il cui apporto si ritiene decisivo. La Corte ha applicato il criterio, ritenendo la violazione sussistente per la posizione di Farao Vincenzo quando il contrasto dichiarativo non poteva essere risolto senza nuovo esame.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione delle prove, con specifica cautela per le dichiarazioni di correità: richiede che le dichiarazioni di correità siano corroborate da 'altri elementi di prova'. La Corte ha richiamato la necessità di riscontri esterni, valutando la convergenza, autonomia genetica e riscontri tecnici alle chiamate in correità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce lo standard probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio' per l'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione rafforzata quando si riforma in peius una precedente assoluzione.

  • art. 570 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito alla legittimazione del rappresentante del Pubblico Ministero che presenta conclusioni; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata legittimazione a proposito dell'atto di appello sottoscritto dal PM con visto del Procuratore Aggiunto.

  • art. 593-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle formalità dell'atto di impugnazione del P.M.; la Corte ha escluso che vizi formali di visto abbiano reso inammissibile l'appello.

  • art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alla riconducibilità dell'atto al Capo dell'Ufficio e alla legittimazione sostanziale dell'atto di impugnazione anche se sottoscritto con visto delegato.

  • art. 597 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il principio che il giudice d'appello decide sui 'punti della decisione' cui si riferiscono i motivi di impugnazione; giustifica la libertà di riorganizzazione motivazionale in secondo grado.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamata marginalmente nel testo come riferimento ai limiti del sindacato in Cassazione; la Corte sottolinea che la revisione di merito non è consentita in sede di legittimità.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Specificazione sulla valutazione delle dichiarazioni di correità che devono essere confermate da altri elementi di prova; la Corte ha precisato categorie di riscontri idonei (diretti, indiretti, di contesto).

  • art. 141-bis cod. proc. pen. e art. 106 comma 4-bis

    Richiamate come norme di contesto in materia di limiti procedurali e tutela della difesa nel contesto di collaborazioni e misure cautelari; utilizzate in ragionamenti sul pericolo di circolarità e condizionamento delle fonti dichiarative.

Massime di principio

  • Quando il P.M. impugna una assoluzione, il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare integralmente tutta la prova dichiarativa, ma deve riascoltare d'ufficio le fonti la cui riassunzione sia necessaria per decidere i motivi attinenti alla valutazione della prova (art.603 c.3-bis).
  • Se la riforma deriva da una diversa interpretazione complessiva del materiale probatorio (non da un diverso giudizio sulla attendibilità di una specifica deposizione), la rinnovazione integrale non è sempre necessaria; tuttavia quando vi è un contrasto narrativo decisivo tra dichiaranti, il mancato riascolto delle fonti coinvolte può viziariare il procedimento.
  • La chiamata in correità richiede riscontri: le dichiarazioni del correo devono essere corroborate da "altri elementi di prova" (art.192 c.3). Tali riscontri possono essere diretti (es. particolari non divulgati, mezzi o cose), indiretti o contestuali, ma devono accrescere la verosimiglianza della narrazione e non consistere in mere possibilità.
  • Nella riforma in pejus di una assoluzione è richiesta una motivazione rafforzata che confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado e spieghi perché gli elementi ora valorizzati superano il ragionevole dubbio (art.533).
  • La validità formale dell'atto di appello del P.M. non è facilmente annullabile per vizi di visto o deleghe interne: la Corte tende a considerare l'atto riconducibile all'Ufficio e legittimo salvo palese nullità.
  • Nell'apprezzamento di più dichiarazioni convergenti è essenziale verificare l'indipendenza genetica delle fonti, l'assenza di circolarità (pregresse intese) e la specificità della convergenza rispetto al nucleo essenziale del fatto; senza queste condizioni la convergenza non rafforza automaticamente la prova.
  • In situazioni simili, le difese dovrebbero: (a) puntualizzare quali specifiche testimonianze devono essere rinnovate e perché sono decisive; (b) evidenziare mancanze di riscontri esterni alle chiamate in correità; (c) chiedere espressamente la motivazione rafforzata quando si ribalta un'assoluzione.

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