Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Coop Liguria impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva ordinato l'imputazione coatta nei confronti della società (ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) nonché di alcune persone fisiche, lamentando violazione di legge per abnormità del provvedimento. La società deduceva che il pubblico ministero, con decreto del 12/09/2022, aveva già disposto l'archiviazione nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 231/2001 (con trasmissione al Procuratore Generale) e che, pertanto, il G.I.P. non aveva il potere di rimettere in discussione o di ordinare l'imputazione dell'ente, essendo la procedura di archiviazione dell'ente autonoma e sottoposta al solo controllo gerarchico del Procuratore Generale. Si denunciava inoltre una possibile violazione del principio del ne bis in idem e l'abnormità dell'atto perché avrebbe coinvolto un soggetto già definitivamente uscito dal procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha ricostruito la natura autonoma del procedimento di archiviazione previsto dall'art. 58 d.lgs. n. 231/2001 (archiviazione disposta dal P.M. con comunicazione al Procuratore Generale, che può svolgere accertamenti e contestare entro sei mesi). Tuttavia la Corte ha anche qualificato come atto processuale "abnorme" l'ordinanza del G.I.P. nella parte in cui ha ordinato l'imputazione dell'ente, perché l'oggetto dell'ordine era estraneo alla richiesta formulata dal P.M. (e quindi eccedente i poteri del giudice). Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte relativa all'imputazione della società Coop Liguria. La Corte ha inoltre ricordato che il decreto di archiviazione del P.M. non è irrevocabile: il P.M. può revocarlo e riaprire le indagini se emergono nuove ragioni o in particolare l'ordine del G.I.P. a proseguire nei confronti delle persone fisiche.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 58
Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
La Corte interpreta l'art. 58 come la fonte di un procedimento autonomo e semplificato di archiviazione per gli enti, affidato al P.M. con controllo gerarchico del Procuratore Generale, e tale procedura esclude il vaglio giurisdizionale ordinario sull'archiviazione disposta dal P.M.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies (commi 3, 6 e 7)
Norme richiamate in relazione alla contestazione dell'illecito amministrativo imputato all'ente; la sentenza le menziona come riferimento al capo di imputazione dell'ente rispetto al reato presupposto.
codice penale, art. 590, comma 3
Testo del reato di lesioni colpose aggravate (articolazione del reato-presupposto) utilizzato per collegare la responsabilità delle persone fisiche e, per riflesso, l'illecito amministrativo dell'ente.
codice di procedura penale, art. 408
Richiamato come norma relativa all'archiviazione della notizia di reato per le persone fisiche; la Corte distingue il sistema previsto dagli artt. 408 e ss. c.p.p. dal procedimento speciale dell'art. 58 d.lgs. 231/2001.
codice di procedura penale, art. 409, commi 4 e 5
Norme che consentono al P.M. di riaprire indagini o di procedere in caso di ordine del giudice: la Corte le cita per affermare che l'archiviazione del P.M. non è irrevocabile e può essere riconsiderata alla luce di nuove esigenze processuali.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 22
Richiamato dalla persona offesa come possibile causa dell'archiviazione (es. estinzione dell'illecito per prescrizione) ma la Corte rileva che l'archiviazione può essere motivata su ragioni diverse non necessariamente coincidenti con l'esito sul reato-presupposto.
Costituzione, art. 112
Richiamato dalla persona offesa in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale; la Corte osserva tuttavia che la disciplina speciale del d.lgs. 231/2001 è una scelta legislativa che prevede un controllo gerarchico e non necessariamente un controllo giurisdizionale sull'archiviazione.
Massime di principio
- L'art. 58 del d.lgs. 231/2001 prevede una procedura autonoma di archiviazione per gli enti affidata al P.M. con controllo gerarchico del Procuratore Generale: tale procedura non pone normalmente il provvedimento di archiviazione sotto il vaglio diretto del G.I.P.
- Il G.I.P. non può emettere ordini di imputazione nei confronti dell'ente su argomenti o per un oggetto estraneo a quanto richiesto dal P.M.; un ordine in tale direzione può essere qualificato come atto "abnorme" e quindi annullato.
- Il decreto di archiviazione del P.M. ai sensi dell'art. 58 non è irrevocabile: il P.M. può revocarlo e riaprire le indagini (motu proprio o su sollecitazione) qualora emergano elementi nuovi o sopraggiunga l'ordine del giudice di approfondire la posizione delle persone fisiche.
- Quando le posizioni dell'ente e delle persone fisiche sono strettamente connesse, occorre valutare con attenzione le motivazioni dell'archiviazione dell'ente e l'eventuale necessità di coordinamento tra il procedimento speciale per l'ente e il procedimento penale a carico delle persone fisiche, ma il principio di autonomia dell'art. 58 rimane operante.
- In presenza di un decreto del P.M. che archivia l'ente e di una successiva ordinanza del G.I.P. che ordina imputazione, è possibile chiedere l'annullamento dell'atto giurisdizionale nella parte eccedente; al tempo stesso il P.M. può riconsiderare la propria archiviazione alla luce dell'ordinanza del G.I.P.
- Per chi si trova in una situazione analoga è fondamentale verificare: a) il contenuto e la motivazione del decreto di archiviazione ex art. 58; b) se il G.I.P. abbia effettivamente ordinato imputazioni aventi oggetto diverso da quello richiesto dal P.M.; c) la possibilità per il P.M. di revocare l'archiviazione e la potenziale necessità di interventi cautelari o impugnativi tempestivi.
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