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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22438/2018 del 24/09/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La controversia originava dalla gara per l’affidamento, per tre anni, del servizio continuativo di vigilanza antincendio presso un’azienda ospedaliera e un istituto. Il TAR Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso del consorzio concorrente contro l’aggiudicazione alla società aggiudicataria. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 marzo 2017, accolse l’appello principale del consorzio, respinse l’appello incidentale dell’aggiudicataria, annullò l’aggiudicazione e dispose il subentro del consorzio nel contratto, limitando l’inefficacia del contratto in corso al periodo successivo al subentro. L’aggiudicataria propose ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo il superamento dei limiti esterni della giurisdizione di legittimità, in danno sia dei poteri riservati alla pubblica amministrazione sia del potere legislativo. L’ente committente propose ricorso incidentale con tre motivi, prospettando le medesime violazioni e lamentando inoltre il diniego di tutela giurisdizionale. Prima della decisione, l’aggiudicataria depositò rinuncia al ricorso principale, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori muniti di mandato anche a rinunciare e notificata ai difensori dei controricorrenti. La rinuncia riferiva che aggiudicataria e consorzio avevano definito transattivamente le rispettive posizioni e che l’ente aveva aderito alla transazione. La Corte esaminò inoltre, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la questione di particolare importanza relativa alla procedibilità del ricorso per cassazione nativo digitale notificato via PEC e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio introdotto dal ricorso principale: la rinuncia rituale produce effetti processuali senza necessità di accettazione delle controparti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’ente per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché la transazione aveva definito i rapporti sostanziali tra aggiudicataria e consorzio e l’ente aveva aderito all’accordo. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti, ravvisando le ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. Non ha deciso nel merito i motivi relativi ai limiti esterni della giurisdizione. In applicazione dell’art. 363 c.p.c., ha però enunciato principi nell’interesse della legge sulla procedibilità del ricorso nativo digitale: il deposito tempestivo della copia analogica informe non comporta improcedibilità se il controricorrente deposita una copia autenticata oppure non disconosce la conformità all’originale notificatogli; ha poi precisato gli oneri di asseverazione nei casi di mancata costituzione, disconoscimento o pluralità di destinatari.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    Il Collegio reputa, tuttavia, di doversi soffermare su una questione di particolare importanza che trova origine proprio dalla proposizione del ricorso principale e di utilizzare, così, il potere, che l’art. 363 c.p.c. assegna alla Corte di Cassazione, di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; ciò che la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non impedisce (Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051).

    L’estinzione del giudizio per rinuncia non impedisce alla Cassazione di enunciare, nell’interesse della legge, un principio di diritto su una questione di particolare importanza.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

    Il ricorso nativo digitale notificato via PEC, depositato tempestivamente in copia analogica priva di valida attestazione, non è improcedibile se il controricorrente produce copia autenticata o non disconosce la conformità della copia all’originale ricevuto.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c., art. 380 bis c.p.c., comma 1 e art. 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

    Nei casi indicati dalla decisione, l’asseverazione di conformità della copia analogica può essere depositata successivamente al deposito iniziale, entro l’udienza pubblica o l’adunanza camerale; in mancanza, il ricorso è improcedibile. L’onere vale anche quando il destinatario costituito disconosca la conformità o, in presenza di più destinatari, non tutti si costituiscano.

  • art. 23, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    E questo proprio perchè il destinatario della notificazione è in possesso dell’originale del ricorso in formato digitale e, quindi, è in grado di valutarne appieno la conformità alla copia analogica informe (ossia priva di attestazione L. n. 53 del 1994, ex art. 9) che sia stata tempestivamente depositata (nei venti giorni prescritti dall’art. 369 c.p.c.) dal ricorrente, attestando l’esito di una siffatta verifica tramite il mancato disconoscimento di detta conformità.

    Il destinatario della notificazione, avendo ricevuto l’originale digitale, può verificare la conformità della copia analogica depositata; il mancato disconoscimento consente di reputare conforme la copia ai sensi dell’art. 23, comma 2, CAD.

  • art. 92 c.p.c.

    La definizione transattiva della lite, nei termini anzidetti, consente di ritenere sussistenti le ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

    La definizione transattiva della controversia costituisce, nel caso deciso, ragione per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c., art. 380 bis c.p.c., comma 1 e art. 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

    La decisione ammette il deposito dell’asseverazione di conformità come documento ai sensi dell’art. 372 c.p.c., senza necessità di notificarla, fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, quando il destinatario del ricorso nativo digitale sia rimasto intimato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti.
  • La sopravvenuta definizione transattiva dei rapporti sostanziali e l’adesione alla transazione fanno venir meno l’interesse al ricorso incidentale che non abbia più utilità pratica.
  • La rinuncia al ricorso non preclude alla Corte di cassazione di enunciare, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., un principio di diritto nell’interesse della legge su una questione di particolare importanza.
  • Il deposito tempestivo, entro venti giorni dall’ultima notificazione, della copia analogica informe di un ricorso nativo digitale notificato via PEC non ne determina l’improcedibilità se il controricorrente deposita una copia autenticata dal proprio difensore oppure non disconosce la conformità della copia all’originale digitale ricevuto.
  • Ai fini della prova della tempestività della notificazione via PEC, il mancato disconoscimento da parte del controricorrente della conformità delle copie analogiche dei messaggi PEC e della relata di notificazione consente di far valere tali copie.
  • Se il destinatario del ricorso nativo digitale rimane intimato, il ricorrente può depositare l’asseverazione di conformità della copia analogica fino all’udienza pubblica o all’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • Se il controricorrente disconosce la conformità della copia analogica informe del ricorso, il ricorrente deve depositare entro l’udienza pubblica o l’adunanza camerale l’asseverazione di conformità all’originale notificato; se vi sono più destinatari e non tutti si costituiscono, il mancato disconoscimento vincola soltanto chi lo ha posto in essere e può rendersi necessaria l’asseverazione.
  • La valutazione degli adempimenti formali nel giudizio di cassazione deve considerare la strumentalità delle forme e la proporzionalità della sanzione d’improcedibilità, salvaguardando l’effettività della tutela giurisdizionale purché non vi siano ritardi apprezzabili nell’attivazione della sequenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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