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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22330/2018 del 13/09/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società aveva omesso di dichiarare un debito IVA di 396.497,06 euro, da versare il 16 gennaio 2004. In sede di ravvedimento operoso aveva detratto da tale debito un credito IRPEG di 68.107,53 euro, relativo al 2003, e aveva calcolato sanzioni e interessi soltanto sulla parte non compensata. L'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella per sanzioni inizialmente pari a 150.873,41 euro, poi ridotte dall'Ufficio a 101.142,94 euro, assumendo che la sanzione ridotta dovesse essere calcolata sull'intero debito IVA, non essendo il credito IRPEG ancora utilizzabile alla data del pagamento. La CTP di Firenze accoglieva l'impugnazione della cartella; la CTR della Toscana, con sentenza depositata il 15 novembre 2010, accoglieva l'appello dell'Agenzia. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva, invocando gli artt. 17 e 25 del D.Lgs. 241/1997, che il credito IRPEG fosse utilizzabile in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta; con il secondo, deducendo la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, contestava che l'Ufficio avesse negato ogni efficacia al ravvedimento operoso parziale comunque eseguito.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i motivi. Il primo è infondato perché, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997, il credito da compensare deve risultare da una dichiarazione o denuncia periodica; nel caso concreto la dichiarazione dalla quale emergeva il credito IRPEG fu presentata soltanto il 2 novembre 2004, successivamente alla scadenza IVA del 16 gennaio 2004. La compensazione non era quindi ammissibile e la sanzione andava calcolata sull'intero debito IVA. Anche il secondo motivo è infondato: il ravvedimento operoso richiede la regolarizzazione dell'obbligo tributario e il versamento integrale della sanzione ridotta e degli interessi; il pagamento riferito soltanto alla quota non compensata rende inammissibile l'intero ravvedimento. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio, in ragione della relativa novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997

    Il tenore letterale della menzionata disposizione è sufficientemente chiaro nel senso che il credito d’imposta da compensare deve risultare dalla dichiarazione e dalla denuncia periodica presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; con la conseguenza che il credito IRPEG vantato dalla società ricorrente, per essere compensato, sarebbe dovuto necessariamente risultare da una dichiarazione.

    La compensazione è ammessa solo per un credito d'imposta risultante da una dichiarazione o denuncia periodica; non è sufficiente che il credito si riferisca a un periodo d'imposta già concluso.

  • art. 13, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 19017 del 24/09/2015).

    Il ravvedimento operoso si perfeziona soltanto se sono integralmente regolarizzati l'obbligo tributario e il pagamento della sanzione nella misura ridotta, oltre agli interessi legali; il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento.

  • art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata esclusivamente quale riferimento alla memoria depositata dalla ricorrente e non è oggetto di applicazione o interpretazione nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne svolge un'applicazione o interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 solo quando risulti dalla dichiarazione o denuncia periodica richiesta dalla legge; il fatto che il credito si riferisca a un periodo d'imposta già chiuso non consente, da solo, di anticiparne l'utilizzo.
  • Il ravvedimento operoso non può perfezionarsi in misura parziale: richiede la regolarizzazione dell'obbligo tributario e il pagamento integrale della sanzione nella misura ridotta e degli interessi legali. Il pagamento limitato alla parte del debito ritenuta non compensata rende inammissibile l'intero ravvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
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