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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22268/2018 del 13/09/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La Regione aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per 34.163,62 euro, oltre interessi e spese, richiesti dalla società ricorrente quale procuratrice della società cessionaria di un credito derivante da una fideiussione regionale, rilasciata per un finanziamento concesso a un privato. Il credito era stato ceduto dalla banca originaria a un intermediario e successivamente alla società cessionaria. La Regione propose opposizione il 29 dicembre 2012, eccependo, tra l’altro, la tardiva notificazione del decreto e il difetto di prova della titolarità del credito. Il Tribunale dichiarò inefficace il decreto per tardività della notificazione e respinse la domanda monitoria per difetto di prova. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6 aprile 2016, respinse l’appello principale della società e quello incidentale subordinato della Regione. In Cassazione la società articolò dieci motivi: i primi due contestavano l’esclusione della continuità tra fase monitoria e giudizio di opposizione dopo la dichiarata inefficacia del decreto e l’ammissibilità della produzione del fascicolo monitorio, nonché la tempestività dell’eccezione sulla titolarità del credito; il terzo e il quarto riproponevano la contestazione della tardività dell’eccezione relativa alla seconda cessione; il quinto sosteneva che la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la cessione; il sesto e il settimo invocavano la condotta della Regione, il possesso della documentazione relativa al credito e le regole sull’onere probatorio per sostenere l’avvenuto trasferimento; l’ottavo censurava la valutazione della lettera del 12 giugno 2013 proveniente da una banca e sosteneva che la Regione avrebbe dovuto contestarla mediante querela di falso; il nono e il decimo deducevano, rispettivamente, violazione delle regole sulle presunzioni e omesso esame del fatto decisivo costituito dalla lettera.

La decisione

La Corte rigettò il ricorso. I primi due motivi furono ritenuti infondati: l’esclusione della continuità con la fase monitoria non aveva inciso sulla decisione, poiché la Corte d’appello aveva comunque considerato i documenti del fascicolo monitorio; inoltre, la censura sulla tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva non indicava con precisione il contenuto degli atti processuali necessari a dimostrarla. Il terzo e il quarto motivo furono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stati specificamente riportati i contenuti dell’atto di opposizione e della memoria rilevanti per la contestazione. Il quinto motivo fu respinto: la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può assolvere alla funzione di rendere efficace la cessione verso il debitore, ma non dimostra di per sé l’esistenza del contratto di cessione né il suo specifico contenuto; la valutazione della prova spettava al giudice di merito. Il sesto e il settimo motivo furono dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori circa l’esistenza della cessione. L’ottavo fu dichiarato inammissibile in quanto prospettava una valutazione alternativa della lettera, mirando a un nuovo giudizio di merito; fu inoltre ritenuta priva di fondamento la tesi secondo cui occorresse querela di falso, non risultando che il soggetto da cui proveniva la lettera fosse parte del negozio di cessione o titolare del credito. Il nono e il decimo motivo furono respinti: la valutazione della rilevanza probatoria di un documento indiziario compete al giudice di merito e il mancato riconoscimento di efficacia decisiva alla lettera non integra, di per sé, violazione delle norme sulle presunzioni né omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente fu condannata a rifondere le spese, liquidate in 5.200 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    L’esclusione della continuità con la fase molitoria per inefficacia del decreto ingiuntivo, esclusione ritenuta appunto dalla corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 5-6), nulla incide sulla decisione, in quanto la corte “in ogni caso” (cfr. le pagine 6 e 7 della motivazione) ha tenuto poi conto anche dei documenti monitori.

    L’inefficacia del decreto ingiuntivo non impedisce che i documenti prodotti nella fase monitoria siano comunque considerati nel giudizio, se il giudice di merito li ha effettivamente esaminati.

  • art. 345 c.p.c.

    L’esclusione della continuità con la fase molitoria per inefficacia del decreto ingiuntivo, esclusione ritenuta appunto dalla corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 5-6), nulla incide sulla decisione, in quanto la corte “in ogni caso” (cfr. le pagine 6 e 7 della motivazione) ha tenuto poi conto anche dei documenti monitori.

    La censura relativa alla produzione in appello del fascicolo monitorio non è decisiva quando la sentenza impugnata ha comunque tenuto conto dei documenti ivi contenuti.

  • art. 645 c.p.c.

    L’esclusione della continuità con la fase molitoria per inefficacia del decreto ingiuntivo, esclusione ritenuta appunto dalla corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 5-6), nulla incide sulla decisione, in quanto la corte “in ogni caso” (cfr. le pagine 6 e 7 della motivazione) ha tenuto poi conto anche dei documenti monitori.

    La perdita della peculiare continuità tra fase monitoria e opposizione per inefficacia del decreto non esclude che il giudice possa valutare i documenti della fase monitoria acquisiti al giudizio.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    E pertanto sotto nessun profilo i due motivi mostrano consistenza.

    La Corte dichiara non fondata la censura sulla tardività dell’eccezione poiché il ricorso non riferisce in modo specifico il contenuto della memoria che avrebbe introdotto l’eccezione né quello dell’atto introduttivo necessario a verificare la dedotta tardività.

  • art. 101 c.p.c.

    Si tratta di un’evidente riproposizione della precedente copia di motivi: e anche questa ulteriore coppia di censure non raggiunge la necessaria autosufficienza in ordine al contenuto della prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e, a priori logicamente, anche dell’atto di citazione.

    La censura processuale che lamenta la tardiva introduzione di un’eccezione deve esporre gli atti e i relativi contenuti necessari a verificarla; in difetto, è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Si tratta di un’evidente riproposizione della precedente copia di motivi: e anche questa ulteriore coppia di censure non raggiunge la necessaria autosufficienza in ordine al contenuto della prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e, a priori logicamente, anche dell’atto di citazione.

    La deduzione di una violazione processuale relativa alle eccezioni introdotte dalla controparte richiede la precisa indicazione del contenuto degli atti da cui si assume che la questione sia stata proposta tardivamente.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Si tratta di un’evidente riproposizione della precedente copia di motivi: e anche questa ulteriore coppia di censure non raggiunge la necessaria autosufficienza in ordine al contenuto della prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e, a priori logicamente, anche dell’atto di citazione.

    Quando la censura dipende dalla sequenza e dal contenuto degli atti del giudizio, il ricorso deve riportare in modo autosufficiente le parti rilevanti dell’atto introduttivo e della memoria.

  • art. 58 del D.Lgs. 385/1993

    Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.

    La pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco può assolvere alla funzione di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non prova, senza ulteriori elementi, l’esistenza del contratto di cessione né il suo contenuto specifico.

  • artt. 1 e 4 della L. 130/1999

    Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.

    Nelle cessioni di crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, l’avviso pubblicato e la prova del contratto di cessione svolgono funzioni distinte: il primo può rilevare per l’efficacia verso il debitore, ma non dimostra da solo l’esistenza e lo specifico oggetto del negozio.

  • art. 1260 c.c.

    Il motivo, quindi, non è accoglibile.

    La Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 1260 c.c.; esclude che la disposizione consenta di sostituire con argomentazioni fattuali la prova della cessione, la cui valutazione compete al giudice di merito.

  • art. 1262 c.c.

    Anche questo è un evidente argomento di natura direttamente fattuale, che viene proposto per condurre il giudice di legittimità ad una revisione della cognizione di merito sull’esistenza della cessione del credito alla Castello Finance. E quindi il motivo è inammissibile.

    La deduzione basata sul possesso di documenti relativi al credito, proposta per dimostrare in Cassazione l’avvenuta cessione, sollecita una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1264 c.c.

    Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.

    La comunicazione o pubblicità della cessione attiene alla sua efficacia verso il debitore e non va confusa con la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto di cessione.

  • art. 2697 c.c.

    Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.

    La pubblicazione dell’avviso di cessione non assolve, da sola, all’onere di provare l’esistenza del contratto e la titolarità dello specifico credito azionato.

  • art. 1189 c.c.

    Questa conclusione dello sviluppo del motivo, ovvero l’asserto sull’esistenza di “plurimi” elementi documentali o almeno indiziari tali da fondare un accertamento fattuale a favore dell’attuale ricorrente, ne priva di ogni equivocità la natura, la quale si manifesta chiaramente essere di merito, il che rende inammissibile la censura.

    La invocazione della disciplina del pagamento al creditore apparente non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto relativi alla titolarità del credito.

  • art. 1262 c.c.

    Anche questo è un evidente argomento di natura direttamente fattuale, che viene proposto per condurre il giudice di legittimità ad una revisione della cognizione di merito sull’esistenza della cessione del credito alla Castello Finance. E quindi il motivo è inammissibile.

    La documentazione relativa al credito non dimostra automaticamente il trasferimento della titolarità; la contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame dei fatti in Cassazione.

  • art. 1333 c.c.

    Segue a questo punto nel motivo, pur invocando le norme di rubrica, una valutazione alternativa, ampiamente argomentata, che ne ostende immediatamente la natura inammissibile, in quanto diretta a conseguire un terzo grado di merito travalicando i limiti della cognizione propria del giudice di legittimità.

    La deduzione circa la formazione o efficacia della cessione non giustifica una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    Segue a questo punto nel motivo, pur invocando le norme di rubrica, una valutazione alternativa, ampiamente argomentata, che ne ostende immediatamente la natura inammissibile, in quanto diretta a conseguire un terzo grado di merito travalicando i limiti della cognizione propria del giudice di legittimità.

    La censura sull’interpretazione della documentazione relativa alla cessione è inammissibile quando, pur richiamando i criteri interpretativi, mira in concreto a una diversa ricostruzione di merito.

  • art. 2733 c.c.

    Segue a questo punto nel motivo, pur invocando le norme di rubrica, una valutazione alternativa, ampiamente argomentata, che ne ostende immediatamente la natura inammissibile, in quanto diretta a conseguire un terzo grado di merito travalicando i limiti della cognizione propria del giudice di legittimità.

    Il richiamo alle norme sulla prova non permette di sottoporre alla Cassazione una valutazione alternativa degli elementi documentali già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 2735 c.c.

    Segue a questo punto nel motivo, pur invocando le norme di rubrica, una valutazione alternativa, ampiamente argomentata, che ne ostende immediatamente la natura inammissibile, in quanto diretta a conseguire un terzo grado di merito travalicando i limiti della cognizione propria del giudice di legittimità.

    Il valore probatorio attribuito a una dichiarazione o scrittura non può essere rivalutato in Cassazione mediante una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 221 c.p.c.

    Questo ulteriore argomento è privo di consistenza, se non altro perchè Intesa Sanpaolo non è affatto, per quel che il motivo adduce, propriamente coinvolta nella vicenda, non essendo parte nel preteso negozio di cessione nè essendo titolare del debito ceduto.

    La necessità della querela di falso non è sostenibile, sulla base degli elementi dedotti, rispetto a una scrittura proveniente da un soggetto che non risulta parte del negozio controverso né titolare del credito.

  • art. 2729 c.c.

    La stessa ricorrente, infatti, ammette che la missiva in questione, seguendo la qualificazione del giudice d’appello e l’adesione a tale qualificazione costituisce la premessa dei due motivi in esame – non può avere che un mero valore indiziario: se a tale indizio, allora, il giudice d’appello non ha attribuito concreta valenza di supporto per la formazione del suo libero convincimento, non sono prospettabili nè la violazione dell’art. 2729 c.c. nè un omesso esame di fatto discusso le decisivo.

    La valutazione della concreta capacità persuasiva di un elemento indiziario spetta al giudice di merito; il mancato attribuirgli efficacia di supporto al convincimento non integra, di per sé, violazione delle regole sulle presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La stessa ricorrente, infatti, ammette che la missiva in questione, seguendo la qualificazione del giudice d’appello e l’adesione a tale qualificazione costituisce la premessa dei due motivi in esame – non può avere che un mero valore indiziario: se a tale indizio, allora, il giudice d’appello non ha attribuito concreta valenza di supporto per la formazione del suo libero convincimento, non sono prospettabili nè la violazione dell’art. 2729 c.c. nè un omesso esame di fatto discusso le decisivo.

    Il mancato riconoscimento di efficacia probatoria a un indizio non equivale all’omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice ha valutato l’elemento e non lo ha ritenuto idoneo a fondare il proprio convincimento.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti di legge, la parte ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di crediti in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può assolvere alla funzione di rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell’esistenza del contratto di cessione né del suo specifico contenuto; la titolarità dello specifico credito azionato deve risultare da elementi probatori idonei.
  • La contestazione in Cassazione della tempestività di un’eccezione processuale deve indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti, riportando quanto necessario a dimostrare quando e come la questione sia stata introdotta; una deduzione generica non soddisfa l’onere di autosufficienza.
  • La valutazione del materiale documentale e indiziario, compresa la capacità di una scrittura proveniente da un terzo di concorrere alla formazione del convincimento, appartiene al giudice di merito. La censura di legittimità non può sollecitare una nuova ponderazione delle prove sotto l’apparenza della violazione di norme sostanziali o processuali.
  • La dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo non rende irrilevanti, nel successivo giudizio di opposizione, i documenti della fase monitoria quando il giudice di merito li abbia comunque acquisiti e valutati.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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