Cassazione Civile, Sentenza n. 23501/2018 del 28/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede contribuente)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione di otto ruoli relativi a ILOR e IRPEF per gli anni 1985, 1987 e 1997. La contribuente, quale erede, aveva dedotto la mancata notificazione dei ruoli e delle cartelle di pagamento e la conseguente prescrizione dei crediti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per carenza di prova della notificazione e prescrizione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 92/16/11 depositata il 22 febbraio 2011, aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione. Con il primo motivo, l’agente denunciava la violazione degli artt. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e 39 D.Lgs. n. 112/1999, contestando il mancato riconoscimento del litisconsorzio necessario e sostenendo che, essendo impugnati i ruoli, il contraddittorio avrebbe dovuto coinvolgere l’ente creditore. Con il secondo motivo, denunciava la violazione dell’art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992: sosteneva che, decorso il quinquennio durante il quale doveva conservare la documentazione delle notifiche, queste potessero essere provate mediante estratti informatici dei ruoli e che i pagamenti effettuati dal contribuente originario dimostrassero la conoscenza delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è stato giudicato infondato, oltre che formulato in modo irrituale e contraddittorio: l’impugnazione, pur rivolta contro l’agente della riscossione, non comportava litisconsorzio necessario con l’ente creditore; spettava invece all’agente chiamare in causa quest’ultimo, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, per non rispondere delle conseguenze della lite. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la prova della notificazione della cartella, in caso di contestazione, deve essere fornita mediante la documentazione indicata dall’art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973 e non può essere sostituita da estratti di archivi informatici o da altri documenti equipollenti. La cessazione, dopo cinque anni, dell’obbligo di conservazione non modifica tale regola; resta salva l’ipotesi del raggiungimento dello scopo, che nel caso concreto non risultava dimostrata. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese generali forfettarie del 15% e accessori. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
Si è in sostanza esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell’impugnazione, grava l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, come previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39.
Quando il contribuente impugna un atto chiamando in giudizio anche l’agente della riscossione, non sussiste per ciò solo litisconsorzio necessario con l’ente creditore; grava sull’agente l’onere di chiamare in causa l’ente, altrimenti risponde delle conseguenze della lite.
art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
Emerge dunque che la notificazione della cartella debba essere provata solo mediante gli atti indicati dall’art. 26, comma 5, cit., senza che rilevi la limitata durata dell’obbligo di conservazione della idonea documentazione, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, che tuttavia nel caso di specie non emerge da alcun elemento di riscontro.
La notificazione della cartella deve essere provata con gli atti documentali specificamente indicati dalla norma; la scadenza del periodo di conservazione non consente di sostituirli con prove equipollenti. Fa eccezione il raggiungimento dello scopo, se concretamente dimostrato.
artt. 17 e 25 D.P.R. n. 602/1973
Questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di riscossione dei tributi l’onere della prova dell’osservanza dei termini previsti, a pena di decadenza, dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, per la iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento, incombe sull’Amministrazione finanziaria, nella ipotesi in cui il contribuente ne contesti l’avvenuto rispetto, e non sul contribuente, atteso che si tratta di fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria e che esso ha ad oggetto documenti in possesso dell’Amministrazione il cui comportamento dev’essere coerente con i principi di buona fede e trasparenza contenuti nel cd. statuto del contribuente.
Se il contribuente contesta il rispetto dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella, l’onere di provarne l’osservanza grava sull’Amministrazione finanziaria, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa e di documenti nella sua disponibilità.
art. 360 c.p.c.
A parte l’irrituale formulazione del motivo di ricorso, che oblitera del tutto il riferimento al vizio, tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., da cui si sostiene essere affetta la sentenza, esso è anche contraddittorio, perchè non è neppure comprensibile se si lamenti il difetto del contraddittorio – desumibile dalla invocazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14,ma rispetto al quale non emergono espresse richieste di declaratoria di nullità dell’intero processo e della sentenza, con rinvio al primo giudice, oppure si faccia più semplicemente questione di carenza di legittimazione passiva in considerazione dell’oggetto del contenzioso (l’esclusiva impugnazione dei ruoli).
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare il vizio riconducibile a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c.; la sua formulazione deve inoltre consentire di comprendere con chiarezza la censura proposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il contribuente impugna un atto evocando in giudizio l’agente della riscossione anziché, o insieme a, l’ente titolare del credito, ciò non determina l’inammissibilità della domanda né comporta automaticamente litisconsorzio necessario. Se l’agente è destinatario dell’impugnazione, spetta a esso chiamare in causa l’ente creditore, assumendo altrimenti le conseguenze della lite.
- Se il contribuente contesta il rispetto dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella, l’onere di provare il tempestivo adempimento grava sull’Amministrazione finanziaria, poiché si tratta di fatti costitutivi della pretesa e la documentazione è nella disponibilità dell’Amministrazione.
- In caso di contestazione della notifica di una cartella di pagamento, la prova del perfezionamento e della data della notificazione deve essere fornita attraverso gli atti indicati dall’art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973; non sono sufficienti documenti equipollenti, quali estratti di archivi informatici. La cessazione dell’obbligo quinquennale di conservazione non modifica il regime probatorio, ferma la possibilità di provare il raggiungimento dello scopo.
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