Cassazione Penale, Sentenza n. 29951/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dal passivo di crediti rivendicati come cessionarie dei crediti di Impeco s.r.l. verso S.I.E. Costruzioni Generali S.p.A. (Coscia D. e M.E.) e dei compensi professionali (Avv. Borioni). Le doglianze contestavano omissioni e vizi di motivazione del Tribunale: mancata valutazione di accordi integrativi e di una lettera di intenti, di una dichiarazione autografa di un collaboratore (Puccica) che riconosceva il debito, mancata considerazione del contenzioso civile che dimostrerebbe la responsabilità della SIE nella sospensione dei lavori (CIG), illegittimità della clausola che subordinava il pagamento alla redazione del conto economico di prestazione (CEP) ritenuta potestativa e nulla ex art.1355 c.c., richiesta di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c. e contestazioni sulla prescrizione dei crediti professionali e l'applicabilità di rimedi quali il giuramento decisorio ex art.2960 c.c.; inoltre l'appello personale di Borioni era proposto senza difensore abilitato al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso personale dell'avv. Borioni è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art.613 cod. proc. pen. (mancanza di patrocinio di difensore abilitato in giudizio di legittimità per le impugnazioni avvinte al rito penalistico della prevenzione). Le doglianze delle sigg. Coscia sono state ritenute inammissibili perché: la documentazione contestata non risultava munita di data certa anteriore al sequestro (art.2704 c.c. e art.52 codice antimafia) e quindi priva di rilevanza decisoria; la dichiarazione di Puccica non era utilmente opponibile senza elementi che chiarissero il suo potere rappresentativo e la data certa; non è stato adeguatamente spiegato in che termini gli atti del contenzioso civile avrebbero potuto mutare la valutazione del Tribunale circa la riferibilità alla SIE del fermo lavori o il pagamento delle retribuzioni (elemento logico necessario della pretesa CIG); la clausola che subordinava il pagamento alla redazione del CEP non è stata dimostrata essere una condizione potestativa nulla e la mancata produzione del CEP non è stata provata come frutto di mala fede della SIE; la domanda di arricchimento senza causa era generica e prospettava una pretesa diversa non devoluta in sede di legittimità. Conseguentemente le impugnazioni sono state respinte e il dispositivo ha dichiarato l'inammissibilità, con le pronunce di cui all'art.616 comma 1 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata in riferimento alle opposizioni ex art.59 relative alla verifica dei crediti in materia di misure di prevenzione; la Corte ha confermato che tali impugnazioni rientrano nel rito penalistico di prevenzione.
Richiesta della prova con data certa antecedente al sequestro per documenti che si intendono far valere; l'assenza di data certa ha reso inidonea la documentazione ai fini decisori.
Richiamato nella necessità che i documenti rilevanti per l'ammissione al passivo abbiano data certa anteriore al vincolo patrimoniale previsto dalle misure di prevenzione.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità di una clausola potestativa che subordinava il pagamento al CEP; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la potestatività e che la clausola non giustificasse l'automatica esclusione del credito.
Richiesto come fondamento di una pretesa di indennizzo (arricchimento senza causa); la Corte ha rilevato la genericità della domanda e la sua difformità rispetto alla devoluzione in sede di legittimità.
Richiamato nella discussione sulla prescrizione dei crediti professionali; la Corte ha valutato la questione nel quadro probatorio e procedurale specifico della prevenzione, non accogliendo la doglianza dei ricorrenti.
Riferito al giuramento decisorio; la Corte ha richiamato precedenti ma non ha ritenuto applicabili i rimedi evocati dai ricorrenti nel contesto specifico del giudizio di verifica dei crediti nella procedura di prevenzione.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso personale dell'avv. Borioni: il rito di prevenzione impone il patrocinio di difensore abilitato in Cassazione.
cod. proc. pen., art.616 comma 1
Richiamato in relazione alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi, per gli effetti sul dispositivo.
Massime di principio
- In procedure di prevenzione i documenti che si richiamano per l'ammissione al passivo devono essere muniti di data certa anteriore al vincolo (sequestro/confisca); senza tale data la documentazione può risultare irrilevante.
- Le dichiarazioni rese da terzi (es. collaboratori) devono essere corredate da elementi che chiariscano il potere rappresentativo del dichiarante rispetto al debitore, altrimenti non sono opponibili alla procedura.
- Chi impugna deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le ragioni logiche e probatorie adottate dal giudice di merito, spiegando concretamente in che modo la documentazione nuova avrebbe mutato il giudizio; mere allegazioni generiche sono inammissibili.
- Clausole contrattuali che subordinano il pagamento a documenti (es. CEP) non sono automaticamente nulle: occorre dimostrare la natura potestativa, la mala fede della controparte o l'ostruzione alla produzione del documento e la legittimazione di chi ne chiede l'emissione.
- In Cassazione nel rito di prevenzione è obbligatorio il patrocinio di un difensore abilitato (art.613 c.p.p. applicato); l'omissione di tale requisito è causa di inammissibilità.
- Non è consentito trasformare in sede di legittimità la domanda devoluta in primo grado: pretese nuove o generiche (es. arricchimento senza causa non adeguatamente specificato) rischiano di essere escluse per difetto di devoluzione o per genericità.
- Nelle controversie relative a crediti professionali occorre curare la prova della decorrenza della prescrizione e valutare l'effettiva applicabilità di rimedi straordinari (giuramento decisorio), soprattutto nelle procedure speciali come quelle di prevenzione.
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