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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ILOR per il 1991, emesso dopo la verifica della Guardia di Finanza del 18 ottobre 1993. L’accertamento contestava ricavi non registrati e ricostruiva maggiori vendite sulla base delle materie prime lavorate e delle percentuali di cali e sfridi. La società ha proposto tre motivi: (1) violazione del contraddittorio per mancata partecipazione dei soci, ritenuti litisconsorti necessari; (2) la stessa censura sotto il profilo della violazione di legge; (3) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avesse valutato le contestazioni su cali, sfridi e livelli produttivi.

La decisione

La sentenza della CTR Lombardia n. 32/01/2010, pronunciata in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione con sentenza n. 1146/2008 del 28 gennaio 2008, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato l’accertamento, ritenendolo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e giudicando inattendibile la contabilità. La Cassazione ha respinto il ricorso della società: i primi due motivi sono infondati perché, nel giudizio di rinvio, non si poteva riaprire la questione del litisconsorzio, rimasta fuori dal perimetro della cassazione con rinvio e coperta da giudicato interno implicito; il terzo è inammissibile perché formulato genericamente, senza indicare e riprodurre adeguatamente gli atti e i documenti invocati. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Va considerato altresì che la Corte già si è espressa in fattispecie analoghe ed ha affermato che, ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio.

    La censura relativa alla mancata partecipazione dei soci non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio se il difetto di contraddittorio non era stato dedotto o rilevato nella fase rescindente.

  • Codice di procedura civile, art. 101

    Va considerato altresì che la Corte già si è espressa in fattispecie analoghe ed ha affermato che, ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio.

    Nel caso deciso, la censura basata sul contraddittorio è preclusa nel rinvio quando non è stata fatta valere né rilevata nella fase rescindente; la pronuncia applica tale preclusione senza riesaminare nel merito l’originaria composizione del contraddittorio.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    La norma è indicata dalla società a sostegno della censura sul contraddittorio, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione: decide la questione applicando i limiti del giudizio di rinvio e il giudicato interno implicito.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La società ha invocato la disposizione denunciando la violazione dei limiti del rinvio; il motivo è stato dichiarato inammissibile, senza un’autonoma interpretazione della norma.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Al riguardo, consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso ove il ricorrente non abbia adempiuto al rituale onere impostogli dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza.

    Il ricorrente deve identificare puntualmente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure e riprodurne le parti rilevanti; richiami generici al materiale processuale rendono il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni sono richiamate per identificare i vizi denunciati: violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale. La Cassazione ha respinto i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo, senza formulare una distinta interpretazione generale di tali norme.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    La norma è richiamata nella ricostruzione della motivazione della CTR, che aveva ritenuto l’accertamento conforme all’art. 54 e fondato su presunzioni; la Cassazione non esamina autonomamente la corretta applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è circoscritto dalle questioni e dal principio di diritto contenuti nella sentenza di cassazione: non può essere usato per introdurre questioni estranee a quel perimetro.
  • Una questione processuale non dedotta dalle parti e non rilevata d’ufficio nella fase rescindente può restare coperta da giudicato interno implicito e non essere riaperta nel rinvio, anche se nel frattempo interviene un nuovo orientamento giurisprudenziale.
  • Nel ricorso per cassazione le censure basate su atti o documenti devono indicare specificamente il materiale invocato e riprodurne le parti pertinenti; riferimenti generici possono comportare l’inammissibilità.
  • La pronuncia non decide nel merito la fondatezza tecnica delle percentuali di cali e sfridi: il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenze di specificità, quindi non se ne ricava una conferma sostanziale generale dei criteri dell’accertamento.

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