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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25366/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dalla cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali dovuti alla Cassa in misura integrale; il contribuente aveva ottenuto nei giudizi di merito la revoca della cartella e l'applicazione del beneficio dell'abbattimento contributivo del 60% previsto dall'art. 6, comma 4-bis, del d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009, in ragione dell'assoggettamento della Cassa alle regole sulla pubblica amministrazione nonostante la natura privatizzata dell'ente. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione ex art. 132, co. 2, c.p.c. e art. 111 Cost.; (2) violazione delle norme che disciplinano il beneficio contributivo, assumendo che esso non si applichi alla Cassa; (3) violazione delle norme sul regime regolamentare dell'ente, sostenendo che l'obbligo contributivo trovi fonte nella disciplina della Cassa, anche in deroga alla legge; (4) violazione dell'autonomia della Cassa e delle delibere in materia, con censura dichiarata inammissibile perché non era stata trascritta la disciplina dell'ente ritenuta violata; (5) violazione della norma sull'equilibrio di bilancio delle casse privatizzate, sostenendo che il beneficio avrebbe prodotto squilibri finanziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur concisa e resa per relationem, consentiva di individuare il percorso argomentativo seguito, non trattandosi di adesione acritica ma di effettiva valutazione delle ragioni di rigetto dell'impugnazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la portata delle norme sul beneficio contributivo è generale e non prevede limitazioni legate all'ente previdenziale di riferimento. Ha respinto il terzo motivo perché la disciplina regolamentare della Cassa, così come dedotta, non risultava specificamente richiamata né dimostrava l'esclusione del beneficio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di trascrizione della disciplina della Cassa asseritamente violata. Ha reputato infondato il quinto motivo, rilevando che il criterio dell'equilibrio di bilancio è interno alla disciplina dell'ente e non può essere invocato per escludere diritti previsti direttamente dalla legge. La Cassa è stata condannata alle spese e il giudice di legittimità ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La concisione della motivazione integra nullità solo se non consente di individuare il percorso argomentativo della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere comprensibile e verificabile la decisione, ma può essere sintetica e resa per relationem se non meramente apparente.

  • art. 6, comma 4-bis, d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009

    Il beneficio contributivo richiamato nel giudizio è stato considerato applicabile in via generale, senza esclusioni fondate sulla natura dell'ente previdenziale.

  • art. 3, comma 2-bis, d.l. 162/2008 conv. in l. 249/2008

    Il beneficio si applica ai soggetti privati e ai soggetti pubblici indicati dalla norma, senza limitazioni quanto all'ente previdenziale di riferimento.

  • d.lgs. 509/1994

    L'autonomia regolamentare della Cassa non consente di escludere diritti previsti dalla legge se la disciplina interna non li ha specificamente considerati e esclusi.

  • art. 3, comma 12, l. 335/1995

    Il criterio dell'equilibrio di bilancio è rilevante quale principio informatore della disciplina interna della Cassa, ma non basta a negare benefici di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza resa per relationem è valida quando, pur concisa, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello e non si risolva in una adesione acritica a un precedente grado di giudizio.
  • Le agevolazioni contributive previste dalla legge in termini generali si applicano anche agli enti previdenziali privatizzati, se la norma non introduce una espressa limitazione soggettiva o oggettiva.
  • L'autonomia regolamentare di una cassa previdenziale privatizzata non può essere opposta per escludere l'applicazione di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge, salvo che la disciplina interna contenga una previsione specifica di segno contrario validamente invocabile e riportata in giudizio.
  • In sede di legittimità, la censura fondata sulla violazione di una disciplina interna o regolamentare deve indicare e trascrivere il contenuto della regola asseritamente violata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le esigenze di equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non costituiscono di per sé un parametro idoneo a derogare a benefici contributivi stabiliti dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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