Sentenza del 18/06/2020 n. 11829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1896/22/15, depositata il 14 settembre 2015, che aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’intimazione di pagamento perché la cartella presupposta non era stata validamente notificata. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 39 c.p.c. e del ne bis in idem, sostenendo che la regolarità della notifica fosse già stata decisa in un giudizio precedente. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973: a suo avviso, i reiterati tentativi infruttuosi presso la residenza anagrafica del contribuente, che sarebbe stata fittizia, giustificavano il deposito dell’atto in Comune senza ulteriori formalità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché il precedente giudizio riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, atto distinto e autonomo rispetto all’intimazione di pagamento oggetto della causa attuale: non ricorrevano quindi i presupposti della litispendenza, né l’identità di causa invocata. Anche il secondo motivo è infondato: la mera assenza del destinatario, pur risultante da più tentativi di notifica, non dimostra l’irreperibilità assoluta né supera da sola i dati anagrafici; occorrono ricerche idonee a distinguere l’irreperibilità assoluta da quella relativa. Nel caso concreto non fu inviata la raccomandata informativa (CAD), necessaria per la notifica secondo l’art. 140 c.p.c.; la sua regolarità richiede inoltre la prova della ricezione della raccomandata o, comunque, del relativo avviso di ricevimento, anche per notifiche anteriori alla sentenza costituzionale n. 3/2010. È rimasta quindi ferma la decisione regionale favorevole al contribuente. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in € 2.650, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La litispendenza presuppone la identita' sia dei soggetti che dell'oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, cio' che nella specie di causa non si e' realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce.
La litispendenza richiede identità sia delle parti sia dell’oggetto delle controversie contemporaneamente pendenti. L’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria e quella di un’intimazione di pagamento non hanno il medesimo oggetto quando riguardano provvedimenti autonomi e distinti.
In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilita' relativa ovvero ad irreperibilita' assoluta in quanto nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu' ne' abitazione, ne' ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Quando residenza e indirizzo sono noti ma il destinatario non viene trovato, ricorre di regola l’irreperibilità relativa e si applica l’art. 140 c.p.c.: occorrono deposito in Comune, affissione dell’avviso alla porta e raccomandata informativa. La sola assenza, anche ripetuta, non basta a provare l’irreperibilità assoluta; il notificatore deve svolgere ricerche e documentare elementi che attestino che il contribuente non ha più nel Comune abitazione, ufficio o azienda.
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1990, articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.
La disposizione disciplina la notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta, distinta dall’assenza temporanea a un indirizzo noto. La procedura semplificata prevista per l’irreperibilità assoluta non può essere usata sulla sola base del mancato rinvenimento: il notificatore deve compiere ricerche nel Comune del domicilio fiscale e accertare che il destinatario sia sconosciuto all’indirizzo e non abbia più lì un’abitazione, un ufficio o un’azienda.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Se l’indirizzo del destinatario è noto e questi non viene trovato, la notifica deve seguire il rito dell’art. 140 c.p.c.; il deposito in Comune, da solo, non completa la procedura: sono necessarie le formalità previste, compresa la raccomandata informativa.
- L’irreperibilità assoluta non si desume dalla sola assenza, neppure se riscontrata in più accessi. Per applicare la procedura prevista per tale ipotesi occorrono ricerche nel Comune del domicilio fiscale e elementi che attestino che il destinatario non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda.
- Quando la notifica è eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la regolarità richiede la prova dell’invio della raccomandata informativa e del relativo avviso di ricevimento; secondo la decisione, tale requisito vale anche per notifiche anteriori alla sentenza costituzionale n. 3/2010.
- La pendenza o la definizione di una diversa controversia tra le stesse parti non determina litispendenza se l’atto impugnato e l’oggetto del giudizio sono diversi e autonomi.
- Il mancato rinvenimento del destinatario a un indirizzo anagrafico, anche dopo tentativi ripetuti, non rende di per sé fittizia la residenza né legittima automaticamente il ricorso alle modalità di notifica per irreperibilità assoluta.
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