Cassazione Civile, Ordinanza n. 04743/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa contro una richiesta di pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive notificata dall’INPS dopo accertamento ispettivo. In primo grado il tribunale aveva ritenuto prescritti i contributi anteriori al 5 luglio 2013 e rigettato il resto; la corte d’appello ha confermato, osservando che nel settore edile il cd. minimale contributivo impone la contribuzione su un imponibile non inferiore alla retribuzione minima contrattuale, salvo ipotesi di sospensione dell’attività oggettivamente accertabili e preventivamente comunicate all’INPS. La società aveva prodotto dichiarazioni dei lavoratori e un verbale assembleare che approvava una sospensione consensuale dell’attività, ma tali documenti sono stati ritenuti generici, non idonei a indicare tempi e durata della sospensione e non provati come comunicati all’ente. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere esaminato lo specifico motivo d’appello sul difetto di prova del credito contributivo in capo all’INPS ex art. 2697 c.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che i fatti pacifici e il comportamento processuale dell’INPS, che non aveva depositato documenti richiesti, non erano stati valutati adeguatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva motivato diffusamente sulla responsabilità contributiva della cooperativa e, in coerenza con la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che nel settore edile il minimale contributivo è dovuto anche in caso di mancata prestazione lavorativa salvo sospensioni preventive, oggettivamente accertabili e comunicate all’INPS; in tale quadro, l’onere di allegare e provare l’ipotesi eccettuativa grava sul datore di lavoro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado, configurando una doppia conforme che preclude il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano diverse ragioni di fatto tra i due gradi, circostanza qui non dimostrata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di INPS e ITL Napoli, con attestazione anche dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata contiene una motivazione idonea a coprire il tema dedotto e a decidere la controversia.
In materia di minimale contributivo, spetta al datore di lavoro allegare e provare la sussistenza di una causa eccettuativa dell’obbligo contributivo.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito in cassazione.
La valutazione del materiale istruttorio rientra nel giudizio di merito e non può essere liberamente rivalutata in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità denunciato per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni integra una doppia conforme rilevante ai fini dei limiti al ricorso per cassazione.
art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995
Nel settore edile la contribuzione va calcolata sul minimale contributivo, distinguendo tra sospensione e riduzione dell’attività; la sospensione esclude il minimale solo se preventivamente comunicata e oggettivamente accertabile.
art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989
La contribuzione è dovuta sulla retribuzione virtuale determinata secondo la contrattazione collettiva quando l’ente previdenziale richiede differenze contributive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore edile, il minimale contributivo opera come regola generale: la contribuzione va parametrata alla retribuzione contrattuale minima anche quando la prestazione non sia stata eseguita, salvo specifiche ipotesi derogatorie previste dalla legge o dal contratto collettivo.
- La sospensione dell’attività lavorativa idonea a escludere il minimale contributivo deve risultare da elementi oggettivamente accertabili e deve essere preventivamente comunicata all’INPS; dichiarazioni generiche dei lavoratori o verbali non specifici non bastano.
- Quando l’ente previdenziale pretenda differenze contributive sulla base della retribuzione virtuale, incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare la causa esimente dall’obbligo contributivo.
- La valutazione dell’idoneità e sufficienza delle prove sulla sospensione o riduzione dell’attività appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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